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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47088/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato l'istanza di revisione proposta avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo n.2334/2005 (reato di cui all'art.416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione del terzo comma dell'art.627 c.p.p. e ne bis in idem: sosteneva l'inconciliabilità tra la sentenza di condanna e una precedente sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Palermo n.4807/1999 (assoluzione per partecipazione all'associazione mafiosa) ritenendo che le due decisioni avessero accertato la stessa identità di fatto e che la sentenza assolutoria non fosse stata correttamente acquisita/considerata nel processo che aveva portato alla condanna; richiamava inoltre principi costituzionali e di giurisprudenza europea sulla valutazione della "medesimezza del fatto".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la questione relativa al ne bis in idem e alla presunta inconciliabilità dei giudicati fosse già stata affrontata e decisa nella precedente pronuncia di questa Corte (sentenza del 18 gennaio - 13 settembre 2007) che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art.416-bis e aveva chiarito l'esistenza di due distinte associazioni (una composta anche da vertici di Cosa Nostra e componenti dei cosiddetti "comitati d'affari"). Pertanto la Corte territoriale non era tenuta a riesaminare i fatti già coperti dal giudicato. In applicazione dell'art.616 c.p.p. la parte privata è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava la violazione del terzo comma; la Cassazione ha ritenuto che la materia fosse già stata esaminata e decisa da precedente pronuncia di questa Corte, perciò non sussisteva la violazione lamentata né spazio per una diversa valutazione.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revisione in presenza di sentenze inconciliabili; il ricorrente aveva proposto la revisione ex art.630 sostenendo l'inconciliabilità tra assoluzione e successiva condanna. La Corte ha ritenuto che la presunta inconciliabilità fosse già stata valutata e risolta nel precedente giudicato, escludendo la reviviscenza del motivo di revisione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale (associazione di tipo mafioso) applicata nella sentenza di condanna; la Corte ha confermato che la fattispecie per cui era intervenuta la condanna (associazione di tipo mafioso finalizzata al controllo degli appalti) è distinta, secondo i giudici, rispetto alla fattispecie per cui era intervenuta l'assoluzione, con conseguente assorbimento della censura di inconciliabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    "Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento."

    Disposizione processuale applicata per condannare il ricorrente alle spese dopo la dichiarazione di inammissibilità/rigetto del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.200/2016

    "ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto"

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che la medesimezza del fatto va valutata sui 'segmenti dell'accadimento naturalistico'. La Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che, alla luce del precedente giudicato della stessa Corte, la questione fosse già stata risolta in senso contrario.

  • Pronuncia della Corte di Cassazione (18 gennaio - 13 settembre 2007)

    "la censura da lui mossa per la mancata assunzione delle prove da lui proposte non è pertinente in quanto si trattava di prove volte a scagionarlo dall'accusa di appartenenze a Cosa Nostra e non all'associazione di tipo mafioso per cui si procede"

    La precedente sentenza di questa Corte ha già accertato l'esistenza di due distinte associazioni e ha escluso che la precedente assoluzione ostasse alla condanna; perciò il giudizio sulla sovrapponibilità delle condotte era già stato compiuto e forma giudicato.

Massime di principio

  • La domanda di revisione per "sentenze inconciliabili" richiede che la presunta inconciliabilità non sia già stata esaminata e decisa da un giudicato: se la stessa Corte di legittimità ha già risolto la questione, non è possibile riaprire il tema.
  • Per valutare il ne bis in idem non è sufficiente la mera presenza di pronunce contrastanti: occorre verificare l'identità dei "segmenti dell'accadimento naturalistico" (gli stessi fatti e medesimo contesto temporale e materiale). Differenze nella qualificazione dell'associazione o nella compagine associativa possono giustificare la non sovrapponibilità.
  • Se la corte di legittimità ha già ritenuto che le prove o le sentenze anteriori non incidevano sul titolo di reato per cui era stata pronunciata la condanna, la questione è assorbita dal giudicato e la revisione sarà difficile da ottenere.
  • Chi propone ricorso o revisione deve curare che il motivo non sia già coperto da precedente giudicato; in caso contrario corre il rischio di rigetto e di condanna alle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.
  • Nei casi complessi di pluralità di sodalizi criminali occorre dimostrare in modo dettagliato e circostanziato la coincidenza dei fatti materialmente contestati per sostenere l'inconciliabilità tra sentenze.

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