Cassazione Penale, Ordinanza n. 27983/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo formulato non era deducibile avverso una sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., una pena concordata per il reato di detenzione di stupefacenti riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e mancanza di motivazione. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio lamentato, relativo al trattamento sanzionatorio e alla motivazione, non rientra in tali casi.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento, richiamato quale base della sentenza impugnata.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli casi espressamente previsti: volontà dell'imputato, correlazione tra accusa e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È richiamata come legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/ridisegnando il regime dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per la riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio o sulla motivazione della pena non sono deducibili con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che integrino una questione di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di deducibilità del motivo, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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