Cassazione Civile, Ordinanza n. 40365/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione proposta da un lavoratore nei confronti del comune. In precedenza la Corte di cassazione aveva cassato senza rinvio la decisione di merito che aveva condannato l'ente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, al netto dell'aliunde perceptum, oltre a una somma a titolo di danno non patrimoniale. Nel giudizio di rinvio, instaurato dal comune, la Corte d'appello ha definito la causa con la sentenza poi impugnata in cassazione dall'interessato con un unico motivo. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e accettato dall'ente; le parti hanno anche dichiarato di aver transatto la controversia e chiesto la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, formulata nel rispetto dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché il provvedimento è stato adottato dopo la fissazione dell'adunanza camerale, l'estinzione è stata dichiarata con ordinanza e non con decreto presidenziale. Non è stata pronunciata condanna alle spese e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, consente la definizione del giudizio di legittimità.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo, che nel caso concreto è stata dichiarata con ordinanza.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio non partecipata.
In presenza di estinzione per rinuncia non è stata pronunciata statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Richiamata quale modifica normativa dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nel rispetto delle forme di legge e accettata dalla controparte quando occorre, determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia interviene dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la declaratoria di estinzione è resa con ordinanza e non con decreto presidenziale.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, nel caso concreto, la pronuncia sulle spese e il raddoppio del contributo unificato.
- La transazione della controversia tra le parti può costituire il fatto sostanziale che accompagna la rinuncia al ricorso e ne giustifica la definizione concordata.
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