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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20101/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto aveva presentato reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, una richiesta riferita all'acquisto di un profumo. Nel ricorso si lamentava che l'istanza non riguardasse il singolo acquisto del profumo, ma la più ampia omissione di consentire in concreto l'esercizio del diritto all'acquisto del profumo, diritto che, secondo la difesa, sarebbe riconosciuto in altri istituti o circuiti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza aveva qualificato il reclamo come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte. La difesa aveva inoltre depositato memoria sostenendo che in situazioni analoghe altri reclami erano stati trattenuti in decisione. La Corte, però, ha ritenuto assorbente un diverso profilo: il ricorso era sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore ex art. 613 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con atto sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, quindi da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35 ord. pen.

    Richiamato come base normativa del reclamo dei detenuti contro i provvedimenti incidenti sui diritti soggettivi, rispetto al quale il ricorso per cassazione è astrattamente ammissibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza citata.

  • art. 613 c.p.p.

    L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile perché sottoscritta da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, quindi da soggetto non legittimato a proporre il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'atto sia sottoscritto da un difensore privo della necessaria iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione, poiché manca la legittimazione processuale richiesta dall'art. 613 c.p.p.
  • Nei procedimenti di sorveglianza, il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami dei detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è astrattamente ammissibile solo se concerne una indebita limitazione di diritti soggettivi.
  • Quando la causa di inammissibilità dipende da un vizio imputabile alla parte o al difensore e non emergono elementi idonei a escluderne la colpa, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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