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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16127/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente impugnava un atto di pignoramento di crediti presso terzi emesso dall’agente della riscossione, deducendo l’inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano ritenuto valida la notifica della cartella, valorizzando la relata prodotta e il principio del raggiungimento dello scopo, sul rilievo che l’atto fosse entrato nella sfera di conoscibilità della debitrice senza pregiudizio del diritto di difesa. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la relata di notifica della cartella mostrerebbe una notificazione avvenuta in data 8 aprile 2017, quindi successiva al pignoramento notificato il 28 ottobre 2016. La censura era formulata come vizio motivazionale per omessa valutazione del documento prodotto in giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la mancata notifica del ricorso alla società terza intimata, poiché quest’ultima non era parte del giudizio di merito e, comunque, l’infondatezza del ricorso rendeva superflua la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio in nome della ragionevole durata del processo. Nel merito del motivo, la Corte ha affermato che il ricorso non indicava in modo specifico un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito: la deduzione si limitava a prospettare una successiva notificazione della cartella, ma senza spiegare in che modo ciò potesse smentire la già accertata validità della notifica del 22 aprile 2016. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva ritenuto regolare la notifica della cartella e legittimo l’atto esecutivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non per la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori; il ricorrente deve indicare fatto, dato da cui risulta, discussione processuale e decisività.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Il ricorrente deve specificare puntualmente il fatto storico e il dato processuale o documentale su cui fonda il vizio denunciato.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La deduzione del vizio richiede produzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti nel rispetto degli oneri di specificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla sola critica alla valutazione di un documento o di un elemento istruttorio, se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Per essere ammissibile, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività, cioè la sua idoneità a determinare un esito diverso della controversia.
  • La deduzione di una notificazione successiva di un atto non è di per sé sufficiente a censurare una precedente notifica già ritenuta valida, se non si spiega in che modo il nuovo dato incida logicamente e giuridicamente sulla statuizione impugnata.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e un soggetto indicato nel ricorso non era parte del giudizio di merito, la Corte può evitare la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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