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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29447/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava differenze retributive pretese da un lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro per lo svolgimento di un rapporto iniziato, secondo la ricostruzione accolta in appello, nel 2006 con orario di 40 ore settimanali, poi trasformato in part-time dal giugno 2010 fino alla cessazione del rapporto il 12 marzo 2014. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di euro 30.663,74, comprensivi di quanto già corrisposto, ritenendo non provato l'anticipo dell'assunzione al 2005, né l'orario di lavoro superiore a quello ordinario, nonché riconoscendo solo il residuo per ferie non godute. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione illogica e irragionevole, per avere la Corte territoriale valorizzato solo alcuni elementi istruttori e ignorato o male interpretato dichiarazioni testimoniali e documenti che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato un orario di lavoro full time di 60 ore settimanali e un'assunzione già nel 2005; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c. per travisamento della prova, in particolare della testimonianza ritenuta decisiva dalla Corte d'appello e per mancata considerazione del complessivo compendio probatorio, degli orari di apertura dell'esercizio e del fatto che il lavoratore fosse l'unico dipendente; 3) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., individuati nell'orario di apertura della ricevitoria e nell'essere il ricorrente l'unico dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione esistente e non apparente, avendo la Corte territoriale esplicitato i criteri di valutazione delle prove e le ragioni della preferenza accordata ad alcuni testimoni rispetto ad altri. Ha inoltre precisato che la censura ex art. 115 c.p.c. non può risolversi nella mera contestazione dell'apprezzamento delle prove, ma richiede l'allegazione dell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti. Quanto all'art. 116 c.p.c., ha osservato che la violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta denunciare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Infine, ha escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, poiché i fatti indicati dal ricorrente non avevano la decisività richiesta dalla norma riformulata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    La censura di nullità per motivazione solo apparente o per anomalie motivazionali deve ricadere nei limiti del vizio processuale effettivamente deducibile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non più l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va letta secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato seguito il procedimento camerale non partecipato con proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi confinato alle sole anomalie motivazionali che si risolvono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non sono più deducibili mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove estranee al processo o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con l'erronea valutazione del materiale probatorio: essa richiede l'inosservanza del regime legale di valutazione della prova o l'attribuzione a un mezzo istruttorio di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge.
  • Quando il giudice di merito spiega, sia pure sinteticamente, le ragioni della preferenza accordata ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri, la motivazione non è apparente e non può essere censurata in cassazione come mera insufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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