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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30469/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica autorità)

La controversia

La persona condannata ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 133, 203 e 208 c.p. e dell'art. 679 c.p.p., censurando il giudizio di attualità della pericolosità sociale ritenuto dal Tribunale. In particolare, si sosteneva che la motivazione fosse solo apparente e apodittica perché il giudice si era limitato a richiamare le pregresse condanne e l'appartenenza a un contesto di criminalità organizzata, senza valutare il tempo trascorso dai fatti e senza considerare che tale appartenenza integra al più una presunzione semplice, da apprezzare insieme agli altri indici di pericolosità, specie quando il lasso temporale è rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero prive di specificità perché non si confrontavano realmente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. Inoltre, ha osservato che i motivi erano sostanzialmente di merito, poiché miravano a una nuova valutazione degli elementi fattuali e probatori sulla pericolosità sociale, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la valutazione dei presupposti della pericolosità e del trattamento conseguente, ma senza accoglimento della censura

  • art. 203 c.p.

    richiamato come parametro sulla pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza

  • art. 208 c.p.

    richiamato come disposizione relativa alla durata e alla disciplina della misura di sicurezza applicata

  • art. 679 c.p.p.

    richiamato quale norma sul procedimento di sorveglianza e sul controllo giurisdizionale della misura di sicurezza

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    indicato per affermare che il ricorso per cassazione deve denunciare specifici vizi di motivazione e non può risolversi in una mera riproposizione delle doglianze di merito

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 616 c.p.p.

    e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    richiamato per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla pericolosità sociale o sulla motivazione relativa all'applicazione di una misura di sicurezza devono misurarsi con gli specifici argomenti del provvedimento impugnato; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
  • L'accertamento dell'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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