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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29111/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La dipendente, dirigente medico di un'azienda sanitaria provinciale, aveva inizialmente chiesto la condanna della datrice di lavoro a corrisponderle la parte variabile dell'indennità di posizione. Tale domanda era stata rigettata perché mancava la necessaria graduazione delle posizioni, ritenuta presupposto per il pagamento, mentre il giudice non aveva esaminato un profilo risarcitorio perché non domandato. In un secondo giudizio la lavoratrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo datoriale di predisporre gli atti necessari alla graduazione, lamentando la perdita della chance di ottenere la correlata retribuzione. La Corte d'appello ha ritenuto che su tale pretesa si fosse formato giudicato, anche per la preclusione da dedotto e deducibile. In cassazione la ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, da un lato, error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dall'altro, violazione dell'art. 2909 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il nuovo giudizio riguardava un diritto diverso, ossia il risarcimento del danno, non già il precedente diritto all'adempimento/pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che tra azione di adempimento e azione di risarcimento del danno per inadempimento vi è diversità di fatti costitutivi e di petitum sostanziale. Il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità nel primo giudizio non precludeva la successiva azione risarcitoria, non essendo questa stata proposta né decisa in precedenza. È stato inoltre escluso che operasse la preclusione da dedotto e deducibile, poiché essa riguarda i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel medesimo giudizio e non consente di impedire l'esercizio di un diritto diverso fondato su fatti giuridicamente distinti; parimenti escluso l'abuso del processo per frazionamento, perché non si trattava di reiterazione di un medesimo diritto. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato

    è invocato per sostenere che il giudice d'appello avrebbe attribuito al precedente giudicato una portata eccedente rispetto alla domanda effettivamente proposta e decisa nel primo giudizio.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale non si estende a una domanda diversa, non proposta e non decisa nel precedente processo, quando il nuovo diritto azionato abbia fatti costitutivi differenti.

  • art. 360 c.p.c.

    sono le censure di legittimità dedotte in ricorso per denunciare error in procedendo, vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una domanda di adempimento non preclude automaticamente una successiva domanda risarcitoria, quando quest'ultima si fondi su fatti costitutivi differenti e non sia stata proposta né decisa nel primo giudizio.
  • La preclusione da dedotto e deducibile opera entro i limiti del diritto azionato nel medesimo giudizio e non impedisce di far valere in un'altra causa un diritto diverso, pur connesso alla medesima vicenda sostanziale.
  • L'abuso del processo per frazionamento non è configurabile quando le azioni successive non riguardano segmenti di un medesimo diritto, ma diritti autonomi con diverso fondamento causale.
  • Ai fini dell'estensione del giudicato occorre verificare con rigore il petitum sostanziale e la causa petendi: azione di adempimento e azione di risarcimento dell'inadempimento non sono sovrapponibili se la seconda presuppone l'omissione di obblighi ulteriori rispetto al mero pagamento del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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