Cassazione Civile, Ordinanza n. 25952/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà per il mancato pagamento di plurime cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso era stato trattato in modo internamente contraddittorio: nel dispositivo risultava un accoglimento limitato, mentre nella motivazione il ricorso veniva sostanzialmente rigettato. L'agente della riscossione aveva poi proposto appello, accolto dalla CTR. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla specifica eccezione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973; con il secondo la violazione della medesima norma sostanziale, sostenendo che l'iscrizione era nulla e rilevabile d'ufficio perché non preceduta dalla comunicazione preventiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata, neppure implicitamente, sulla domanda/eccezione concernente la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, poiché la verifica di ammissibilità e fondatezza della questione di nullità deve essere svolta dal giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancata decisione su un motivo di appello, domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale attraverso il quale va fatta valere l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., consentendo alla Corte di esaminare gli atti rilevanti del giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione della norma sostanziale viene assorbita quando la decisione viene cassata per omessa pronuncia sul punto preliminare.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva; la relativa nullità è stata dedotta come questione centrale nel giudizio tributario, ma non esaminata dalla CTR.
Richiamato per la proposta del relatore e la costituzione del contraddittorio nel procedimento camerale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando il giudice di merito omette di decidere su una specifica eccezione di nullità dell'atto impugnato, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito perché esamini nel merito la questione assorbita.
- La violazione di una norma sostanziale denunciata in cassazione può restare assorbita se la decisione viene cassata per un vizio processuale preliminare che impedisce l'esame della censura di merito.
- Per dedurre validamente l'omessa pronuncia, la parte deve indicare in modo specifico il contenuto della questione non esaminata, trascrivendo gli atti rilevanti o comunque rendendo verificabile la rituale devoluzione della censura.
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