Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28663/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice per far dichiarare inefficace nei suoi confronti una compravendita immobiliare compiuta dal debitore. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché non ritenuta provata, in capo al terzo acquirente, la scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con tre motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2697 e 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe richiesto una prova diretta e impossibile della consapevolezza del terzo, invece della mera conoscibilità del pregiudizio, desumibile anche per presunzioni; ha inoltre lamentato che il giudice di merito avesse trascurato vari indizi, quali la data della vendita, il rogito notarile in altro comune, il pregresso possesso del bene da parte dell'acquirente, i rapporti di vicinato e altri atti dispositivi del venditore; con il terzo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione delle prove documentali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentiti in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva negato la possibilità di provare la scientia damni per presunzioni, ma aveva ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile, che gli elementi acquisiti non fossero sufficienti; infine ha applicato la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, in particolare sulla prova presuntiva della scientia damni del terzo acquirente. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova sufficiente dei presupposti della revocatoria ordinaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore dei controricorrenti, con liquidazione separata, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; nel caso concreto la Corte ribadisce che grava sull'attore la prova dei relativi presupposti, inclusa la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente quando l'atto è a titolo oneroso.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per ricostruire la scientia damni, ma la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il loro apprezzamento e la loro combinazione rientrano nel potere del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia invertito o erroneamente ripartito l'onere della prova; non quando si contesti soltanto l'esito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disconosce quelle dedotte; non basta contestare il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, specie di quelle non legali, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi ammessi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Non può essere usato per trasformare in violazione di legge una richiesta di riesame del fatto o delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio processuale non sussiste quando si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il motivo è inammissibile se mira a un nuovo giudizio sul fatto e, nel caso di doppia conforme, incontra la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la censura per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni del terzo acquirente può essere fornita anche per presunzioni, ma l'apprezzamento degli indizi, della loro gravità, precisione e concordanza, spetta al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli indizi sotto la veste formale della violazione di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti semplicemente l'esito dell'accertamento probatorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con il dissenso rispetto al convincimento del giudice di merito, ma richiede l'uso di prove non dedotte o il radicale disconoscimento delle regole legali di valutazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un terzo giudizio di fatto; se le decisioni di merito sono conformi, opera inoltre la preclusione della doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.