Cassazione Civile, Ordinanza n. 36914/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta nei confronti di una compagnia assicuratrice, di una società intermediaria e di un subagente, per il mancato riversamento di premi di polizza per oltre 30.000 euro. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della compagnia e del subagente; la Corte d'appello, su impugnazione della sola compagnia, aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda verso la società assicuratrice, ritenendo responsabile unicamente la società intermediaria. In cassazione la parte soccombente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto intimato rimasto estraneo, il relativo atto integrativo era stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza assegnata, senza che risultassero cause di sospensione applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, a seguito dell'ordinanza interlocutoria che disponeva l'integrazione del contraddittorio, la notificazione al controinteressato era stata effettuata tempestivamente, ma il deposito dell'atto integrativo in cancelleria era avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso. In applicazione dell'orientamento costante richiamato, tale ritardo comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio, restando irrilevante il deposito tardivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio, il deposito dell'atto integrativo deve avvenire nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato; il deposito tardivo comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
Richiamato quale base del rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
Richiamato quale norma procedurale per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione ordina l'integrazione del contraddittorio, il rispetto del termine per il deposito dell'atto integrativo è requisito rigoroso di procedibilità del ricorso.
- Il deposito dell'atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza assegnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, anche se la notificazione dell'atto integrativo è stata tempestiva.
- L'improcedibilità per tardivo deposito dell'atto integrativo è rilevabile d'ufficio dalla Corte e non è neutralizzata dal mero deposito successivo.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è normalmente condannata alle spese e, ove dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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