Cassazione Penale, Sentenza n. 11704/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la qualificazione dei reati di bancarotta, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto rientrare nell'ambito dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (illecito tributario) in considerazione del fatto che i creditori erano essenzialmente l'erario; inoltre deducevano vizio nella determinazione della pena e chiedevano il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n. 6 e art. 62-bis cod. pen.), nonché che i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto del consenso del pubblico ministero alla definizione coatta nelle indagini preliminari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e privi di specificità, meramente reiterative delle doglianze già proposte in grado di merito e disattese con motivazione congrua. Ha confermato che la distrazione posta in pregiudizio dei creditori, anche se il danno coinvolge l'erario, rientra nell'ambito della bancarotta quando è finalizzata o connessa al fallimento e che l'art. 11 d.lgs. 74/2000 non era stato contestato in capo agli imputati nel processo; ha inoltre escluso che la Corte di legittimità possa rimettere in discussione la graduazione della pena operata dal giudice di merito salvo vizio di arbitrio, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti perché mancava prova di risarcimento integrale e per la gravità, reiterazione e rilevanza del danno. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile assistita dall'avv. Antonino Favazzo (euro 3.500,00 oltre accessori) e delle spese della parte civile assistita dall'avv. Gianluca Currò nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
Non rilevante nel caso concreto perché la fattispecie contestata (distrazione finalizzata o connessa al fallimento) rientra nella normativa fallimentare; inoltre quella specifica fattispecie non era stata contestata nel capo di imputazione
art. 216 legge fallimentare
La distrazione in pregiudizio dei creditori della fallita, anche se realizzata in danno dell'erario e finalizzata al fallimento, è ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)
Richiamata in relazione alle attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento per mancanza dei presupposti in concreto
codice penale, art. 62, comma 1, n. 6
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Per il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno è richiesta la riparazione integrale del danno prima del giudizio; nel caso non risultava provato il risarcimento integrale e quindi l'attenuante è stata legittimamente negata
codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la quale non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e priva di arbitrio
codice di procedura penale, art. 616
Ai sensi di tale norma la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
codice di procedura penale, artt. 82 e 83
artt. 82 e 83 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine al decreto di pagamento e alla liquidazione delle spese di condanna a carico degli imputati
Massime di principio
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o reiterazioni delle stesse doglianze renderanno il ricorso inammissibile
- La qualificazione giuridica dei fatti tra reati tributari e reati fallimentari dipende dal soggetto autore, dall'elemento psicologico e dalla finalità degli atti (se finalizzati o connessi al fallimento rientrano nella disciplina fallimentare)
- La determinazione della pena è sostanzialmente rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo il vizio di motivazione, l'arbitrarietà o l'illogicità del ragionamento
- Per il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6) è richiesta la prova di riparazione integrale del danno prima del giudizio; la semplice dichiarazione di soddisfazione della parte lesa può essere disattesa dal giudice con motivazione adeguata
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere specificamente formulate e motivate nel ricorso; la loro mancata indicazione determina l'inammissibilità di tale censura
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche immediate per il ricorrente, incluse spese processuali e sanzioni a favore della cassa delle ammende
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