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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11704/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la qualificazione dei reati di bancarotta, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto rientrare nell'ambito dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (illecito tributario) in considerazione del fatto che i creditori erano essenzialmente l'erario; inoltre deducevano vizio nella determinazione della pena e chiedevano il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n. 6 e art. 62-bis cod. pen.), nonché che i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto del consenso del pubblico ministero alla definizione coatta nelle indagini preliminari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e privi di specificità, meramente reiterative delle doglianze già proposte in grado di merito e disattese con motivazione congrua. Ha confermato che la distrazione posta in pregiudizio dei creditori, anche se il danno coinvolge l'erario, rientra nell'ambito della bancarotta quando è finalizzata o connessa al fallimento e che l'art. 11 d.lgs. 74/2000 non era stato contestato in capo agli imputati nel processo; ha inoltre escluso che la Corte di legittimità possa rimettere in discussione la graduazione della pena operata dal giudice di merito salvo vizio di arbitrio, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti perché mancava prova di risarcimento integrale e per la gravità, reiterazione e rilevanza del danno. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile assistita dall'avv. Antonino Favazzo (euro 3.500,00 oltre accessori) e delle spese della parte civile assistita dall'avv. Gianluca Currò nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Non rilevante nel caso concreto perché la fattispecie contestata (distrazione finalizzata o connessa al fallimento) rientra nella normativa fallimentare; inoltre quella specifica fattispecie non era stata contestata nel capo di imputazione

  • legge fallimentare, art. 216

    art. 216 legge fallimentare

    La distrazione in pregiudizio dei creditori della fallita, anche se realizzata in danno dell'erario e finalizzata al fallimento, è ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)

  • codice penale, art. 62-bis

    Richiamata in relazione alle attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento per mancanza dei presupposti in concreto

  • codice penale, art. 62, comma 1, n. 6

    art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

    Per il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno è richiesta la riparazione integrale del danno prima del giudizio; nel caso non risultava provato il risarcimento integrale e quindi l'attenuante è stata legittimamente negata

  • codice penale, artt. 132 e 133

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la quale non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e priva di arbitrio

  • codice di procedura penale, art. 616

    Ai sensi di tale norma la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

  • codice di procedura penale, artt. 82 e 83

    artt. 82 e 83 cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine al decreto di pagamento e alla liquidazione delle spese di condanna a carico degli imputati

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o reiterazioni delle stesse doglianze renderanno il ricorso inammissibile
  • La qualificazione giuridica dei fatti tra reati tributari e reati fallimentari dipende dal soggetto autore, dall'elemento psicologico e dalla finalità degli atti (se finalizzati o connessi al fallimento rientrano nella disciplina fallimentare)
  • La determinazione della pena è sostanzialmente rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo il vizio di motivazione, l'arbitrarietà o l'illogicità del ragionamento
  • Per il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6) è richiesta la prova di riparazione integrale del danno prima del giudizio; la semplice dichiarazione di soddisfazione della parte lesa può essere disattesa dal giudice con motivazione adeguata
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere specificamente formulate e motivate nel ricorso; la loro mancata indicazione determina l'inammissibilità di tale censura
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche immediate per il ricorrente, incluse spese processuali e sanzioni a favore della cassa delle ammende

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