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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), sostenendo che le frasi irriguardose erano rivolte solo agli agenti di polizia municipale presenti e non in presenza di altre persone (mancanza di un requisito fattuale del reato). Inoltre deduce la erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; censura infine la motivazione ritenuta illogica circa il diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis, argomentata solo sul carattere gratuito delle espressioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non ha fornito motivazione adeguata sul rifiuto di applicare l'esimente di cui all'art. 131-bis: il giudice d'appello ha valutato la "specificità del fatto" senza esaminare i parametri normativi richiesti dall'art. 131-bis, determinando una carenza motivazionale. Sussiste comunque la prescrizione: il fatto è stato commesso il 02/07/2014 e il termine massimo di prescrizione, in assenza di sospensioni in primo o secondo grado, è spirato il 02/01/2022. La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid-19 non è stata ritenuta applicabile in assenza di atti procedurali effettivamente operanti nel periodo rilevante. P.Q.M.: annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale; nel caso in esame è il titolo di reato contestato, la cui sussistenza fattuale (anche in ordine alla presenza di terzi) era oggetto di doglianza ma non è stata definitivamente valutata dalla Cassazione, la quale ha deciso per la prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto collegata a parametri normativi (scarsa offensività, non abitualità, tenuità del fatto e condizioni personali). La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere l'esimente, valutando genericamente la "specificità" del fatto anziché i parametri normativi richiesti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma citata nel ricorso (probabilmente in relazione alla recidiva o alla personalità del reo); dal testo della decisione non emerge una specifica interpretazione applicativa, è richiamata come parte delle doglianze sull'erronea applicazione delle norme penali.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma che prevede la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19. La Corte ha escluso la sua applicabilità al calcolo della prescrizione nel caso concreto perché dagli atti non risultano atti processuali con termini operanti nel periodo di sospensione; pertanto il periodo non è stato computato come sospensivo.

Massime di principio

  • Se si eccepisce la mancanza di uno degli elementi fattuali del reato (es. l'assenza di terzi presenti per l'oltraggio), occorre che il giudice motivi espressamente e confronti le risultanze probatorie su quel punto; la mancata motivazione può fondare censure in Cassazione.
  • La richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis deve essere valutata con riferimento ai parametri normativi previsti dalla norma (scarsa gravità, non abitualità, tenuità dell'offesa e condizioni personali): il rifiuto deve essere adeguatamente motivato dalla Corte territoriale; motivazioni generiche o basate solo sul carattere "gratuito" delle espressioni sono insufficienti.
  • Quando si prospetta l'estinzione del reato per prescrizione, è essenziale calcolare correttamente i termini e verificare l'eventuale incidenza di sospensioni (anche quelle previste dall'emergenza sanitaria). Le sospensioni COVID si applicano solo se nel periodo erano effettivamente operanti termini procedurali per atti specifici.
  • L'annullamento per prescrizione comporta la caducazione della condanna senza valutazione sul merito della doglianza sostanziale (es. sul punto se sussisteva o meno l'elemento costitutivo del reato): pertanto, per ottenere una pronuncia favorevole sul merito conviene sollevare e documentare puntualmente le questioni già in primo e secondo grado.
  • In ipotesi di reato contravvenzionale (come l'oltraggio), la misura della pena e la personalità dell'imputato possono essere rilevanti per l'applicazione delle cause di non punibilità o per le attenuanti, ma il giudice deve esplicitare il proprio apprezzamento motivando in relazione ai parametri normativi e probatori.

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