Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), sostenendo che le frasi irriguardose erano rivolte solo agli agenti di polizia municipale presenti e non in presenza di altre persone (mancanza di un requisito fattuale del reato). Inoltre deduce la erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; censura infine la motivazione ritenuta illogica circa il diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis, argomentata solo sul carattere gratuito delle espressioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non ha fornito motivazione adeguata sul rifiuto di applicare l'esimente di cui all'art. 131-bis: il giudice d'appello ha valutato la "specificità del fatto" senza esaminare i parametri normativi richiesti dall'art. 131-bis, determinando una carenza motivazionale. Sussiste comunque la prescrizione: il fatto è stato commesso il 02/07/2014 e il termine massimo di prescrizione, in assenza di sospensioni in primo o secondo grado, è spirato il 02/01/2022. La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid-19 non è stata ritenuta applicabile in assenza di atti procedurali effettivamente operanti nel periodo rilevante. P.Q.M.: annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale; nel caso in esame è il titolo di reato contestato, la cui sussistenza fattuale (anche in ordine alla presenza di terzi) era oggetto di doglianza ma non è stata definitivamente valutata dalla Cassazione, la quale ha deciso per la prescrizione.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto collegata a parametri normativi (scarsa offensività, non abitualità, tenuità del fatto e condizioni personali). La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere l'esimente, valutando genericamente la "specificità" del fatto anziché i parametri normativi richiesti.
Norma citata nel ricorso (probabilmente in relazione alla recidiva o alla personalità del reo); dal testo della decisione non emerge una specifica interpretazione applicativa, è richiamata come parte delle doglianze sull'erronea applicazione delle norme penali.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma che prevede la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19. La Corte ha escluso la sua applicabilità al calcolo della prescrizione nel caso concreto perché dagli atti non risultano atti processuali con termini operanti nel periodo di sospensione; pertanto il periodo non è stato computato come sospensivo.
Massime di principio
- Se si eccepisce la mancanza di uno degli elementi fattuali del reato (es. l'assenza di terzi presenti per l'oltraggio), occorre che il giudice motivi espressamente e confronti le risultanze probatorie su quel punto; la mancata motivazione può fondare censure in Cassazione.
- La richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis deve essere valutata con riferimento ai parametri normativi previsti dalla norma (scarsa gravità, non abitualità, tenuità dell'offesa e condizioni personali): il rifiuto deve essere adeguatamente motivato dalla Corte territoriale; motivazioni generiche o basate solo sul carattere "gratuito" delle espressioni sono insufficienti.
- Quando si prospetta l'estinzione del reato per prescrizione, è essenziale calcolare correttamente i termini e verificare l'eventuale incidenza di sospensioni (anche quelle previste dall'emergenza sanitaria). Le sospensioni COVID si applicano solo se nel periodo erano effettivamente operanti termini procedurali per atti specifici.
- L'annullamento per prescrizione comporta la caducazione della condanna senza valutazione sul merito della doglianza sostanziale (es. sul punto se sussisteva o meno l'elemento costitutivo del reato): pertanto, per ottenere una pronuncia favorevole sul merito conviene sollevare e documentare puntualmente le questioni già in primo e secondo grado.
- In ipotesi di reato contravvenzionale (come l'oltraggio), la misura della pena e la personalità dell'imputato possono essere rilevanti per l'applicazione delle cause di non punibilità o per le attenuanti, ma il giudice deve esplicitare il proprio apprezzamento motivando in relazione ai parametri normativi e probatori.
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