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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33570/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo formale: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione per il reato di rapina; violazione del principio del ragionevole dubbio. I ricorrenti contestavano che la condanna in appello si fosse basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e sull'identificazione operata nelle indagini e dibattimento, nonché sulla mera compatibilità dei profili personali e sul ritrovamento di coltelli e bombolette spray; sollevavano inoltre presunta incompatibilità dei tabulati telefonici con la loro presenza sul luogo della rapina

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di rinnovare l'istruttoria perché la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado valorizzando elementi di corredo non dichiarativi (documentali e circostanziali) e fornendo una "motivazione rafforzata" adeguata. In particolare la Corte d'appello ha spiegato perché le registrazioni dei tabulati, lette nel loro complesso, non escludevano la presenza degli imputati a Bologna nel momento della rapina e ha confermato la attendibilità dell'identificazione della persona offesa, effettuata in tempi ravvicinati e in una ricognizione con persone con caratteristiche fisiche simili. La sentenza impugnata è quindi confermata nei suoi effetti; la pronuncia di cassazione condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Il giudizio di responsabilità in appello (condanna a 3 anni di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno) rimane operante in quanto i ricorsi sono inammissibili

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferito al fatto che le parti non hanno richiesto la trattazione orale e che il procedimento può essere trattato con contraddittorio scritto; conferma la possibilità di decidere senza udienza pubblica se non richiesta

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta e alle procedure di trattazione e contraddittorio scritto in Cassazione durante il periodo emergenziale; giustifica la trattazione tramite contraddittorio scritto

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti e le condizioni dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la sentenza di primo grado assolutoria è riformata in pejus: l'obbligo di rinnovazione riguarda specificamente la prova dichiarativa (orale), non le prove documentali o di corredo

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamata perché la Corte d'appello ha riconosciuto agli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 (equivalente alle aggravanti contestate), con conseguente influenza sul calcolo della pena

  • art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)

    Richiamato nei principi generali: il diritto a un processo equo comprende la possibilità di esaminare i testimoni; la giurisprudenza europea è stata considerata nella valutazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando si riforma un'assoluzione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamiato nei limiti strettamente necessari per la motivazione in cassazione; il motivo è stato enunciato nei termini essenziali richiesti dall'art. 173

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è obbligatoria quando la riforma di una sentenza assolutoria si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative/orali; se la riforma si fonda su elementi documentali o circostanziali la rinnovazione non è necessaria, purché la Corte d'appello fornisca una "motivazione rafforzata"
  • La motivazione rafforzata deve esplicitare perché la stessa prova assume valore dimostrativo diverso rispetto alla valutazione del giudice di primo grado; ciò deve comprendere un apparato argomentativo che chiarisca i passaggi logici specifici
  • La valutazione complessiva dei tabulati telefonici richiede l'esame del flusso completo delle registrazioni e la considerazione di possibili registrazioni duplicate o di letture errate isolate; un singolo dato apparente di incompatibilità può essere superato da un'analisi globale
  • Il riconoscimento operato dalla persona offesa in tempi ravvicinati e in sede di ricognizione assistita costituisce elemento di forte valore probatorio, soprattutto se la ricognizione è stata effettuata con partecipanti con caratteristiche simili e con assistenza difensiva
  • Il ritrovamento presso gli imputati di oggetti coincidenti con gli strumenti utilizzati per commettere il reato (coltelli, bombolette spray) costituisce elemento di "corredo" circostanziale che può integrare e rafforzare il quadro probatorio, purché valutato in concreto
  • Motivi di cassazione generici o che si limitano a riproporre argomentazioni già svolte in appello senza affrontare puntualmente le ragioni della decisione di appello rischiano l'inammissibilità
  • La Corte di cassazione controlla che la motivazione dell'appello sia logica e completa: se la Corte territoriale ha dato adeguata risposta ai rilievi difensivi e ha fornito un convincente apparato argomentativo, la cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso

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