Cassazione Civile, Ordinanza n. 26120/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio davanti al Giudice di pace, nel quale era stata proposta una domanda di pagamento di una somma di denaro. Il Tribunale, decidendo sull’appello, aveva rigettato l’impugnazione nel merito ma aveva anche regolato le spese: compensazione parziale nel primo grado e compensazione totale in appello, valorizzando il fatto che la domanda originaria era stata accolta solo per circa metà dell’importo richiesto, essendo stato dichiarato prescritto il credito per la restante parte. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il Tribunale, limitandosi a rigettare i primi due motivi di appello, avrebbe omesso di confermare espressamente la condanna al pagamento di euro 2.257,39 oltre accessori; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando la compensazione parziale delle spese di primo grado, assunta come fondata su un presupposto errato di soccombenza parziale; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla compensazione delle spese del giudizio di appello, perché il motivo di appello contro la regolazione delle spese sarebbe stato accolto sulla base dell’erronea premessa dell’accoglimento parziale della domanda di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza di appello, rigettando il gravame sul merito, aveva implicitamente confermato le statuizioni di primo grado, senza necessità di ripeterle espressamente, e le due decisioni potevano essere lette in coordinamento. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva motivato la compensazione parziale delle spese di primo grado in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda originaria, con soccombenza reciproca, e richiamando il principio per cui la compensazione è preclusa solo se pone il carico delle spese su una parte interamente vittoriosa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguito l’integrale rigetto del ricorso in rito tramite declaratoria di inammissibilità, senza condanna alle spese in favore dell’intimato per mancata attività difensiva di quest’ultimo; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di appello, rigettando il gravame sul merito, conferma implicitamente le statuizioni di primo grado e non è necessario reiterarle espressamente.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, salvo i limiti consentiti dalla compensazione nei casi di soccombenza reciproca o altri presupposti previsti dalla legge.
Il giudice può compensare le spese in presenza di soccombenza reciproca; tuttavia non può porre, in tutto o in parte, le spese a carico della parte interamente vittoriosa, perché ciò inciderebbe indebitamente sulle sue ragioni sostanziali.
I motivi di ricorso erano formulati per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, ma sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi di questa norma, perché la questione era già risolta in modo conforme a principi consolidati.
È stata menzionata la memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di rigetto dell’appello sul merito, la sentenza di secondo grado conferma le statuizioni di primo grado anche se non le riproduce espressamente; il giudice non è tenuto a reiterare formule già coperte dal coordinamento tra le due decisioni.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione impugnata, letta complessivamente, abbia comunque definito la domanda o il capo devoluto.
- In tema di spese processuali, la compensazione per soccombenza reciproca è consentita, ma non può mai tradursi nell’addebitare spese, anche solo parzialmente, alla parte totalmente vittoriosa.
- Quando la domanda originaria è accolta solo in parte per una quota corrispondente a quella pretesa e per la restante parte è rigettata, è legittima la valorizzazione della soccombenza reciproca ai fini della regolazione delle spese.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e l’intimato non svolge attività difensiva, non segue la condanna alle spese in suo favore; resta però applicabile, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.
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