Cassazione Penale, Sentenza n. 24601/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per atti persecutori aggravati: tre motivi di cassazione — (1) carenza di motivazione sulla credibilità e concordanza delle dichiarazioni delle persone offese (Di Donna Giulia e Di Donna Francesco); (2) manifesta illogicità della motivazione circa il movente attribuito all'imputato (tensione con il padre per una tinteggiatura); (3) mancata e illogica valutazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nel trattamento sanzionatorio (omessa confessione, contesto di povertà, eccessivo aumento per la continuazione).
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" tra primo e secondo grado e che le decisioni integrandosi a vicenda dessero adeguata motivazione: le dichiarazioni delle persone offese erano supportate da riscontri documentali (sequestri di sostanza, referti medici, testimonianze, relazione dei Carabinieri), il movente risultava plausibile e comunque non indispensabile a fronte della prova complessiva, e il rigetto delle attenuanti generiche era congruamente motivato tenuto conto dei precedenti dell'imputato e della gravità dei fatti. La Corte ha inoltre ritenuto proporzionata la pena stabilita in primo grado, confermata in appello, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente il deposito di requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; nel caso la requisitoria è stata prodotta ai sensi di tale norma e ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso ai soli elementi necessari per la motivazione; il ricorso è stato valutato nei limiti di tale disciplina.
Norma sulle aggravanti della pena connesse alla commissione di reati nei confronti di persone con disabilità; la Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante nel caso di danno a persona con disabilità.
art. 133, comma 2, n. 4, cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti generiche e criteri di quantificazione); la Corte ha valutato i criteri e motivato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della personalità del reo e dei precedenti.
Conferisce al giudice discrezionalità nella determinazione della pena; la Corte ha richiamato che un lieve aumento rispetto al minimo edittale per reato continuato non richiede motivazione analitica aggiuntiva.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; norma applicata per la condanna economica del ricorrente.
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (coincidenti motivazioni di primo e secondo grado) permette di leggere congiuntamente le motivazioni e rende più difficile la sindacabilità in Cassazione: attacchi meramente di fatto sono spesso inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa hanno valore probatorio autonomo se sottoposte a un vaglio rinforzato e corredate da elementi di riscontro; la mancanza di prove autonome integrate non invalida automaticamente la valutazione di credibilità.
- Contestare il movente non è decisivo se la prova complessiva dei fatti regge: la carenza di movente, se non tale da disarticolare il nucleo probatorio essenziale, non comporta l'annullamento della sentenza.
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto e discrezionale del giudice, che deve però motivare sufficientemente la propria scelta; la mera situazione di povertà non basta se vi sono precedenti e grave personalità criminosa.
- Nella determinazione della pena, un aumento lieve rispetto al minimo edittale per continuazione non richiede motivazione particolarmente dettagliata; al contrario, discostamenti significativi dal minimo devono essere specificamente giustificati.
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