Cassazione Penale, Sentenza n. 28879/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata rapina (art. 56 e 628 c.p.) lamentando: 1) violazione dell'art. 56 c.p. e carenza di motivazione rispetto alla mancata applicazione della massima diminuzione della pena per il tentativo, sulla base del valore minimale del bene sottratto (una busta di salmone) e della scarsa gravità della condotta, svolta sotto controllo del personale del supermercato; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dato che il ricorrente aveva reso dichiarazioni confessorie sia al momento dell'arresto sia in sede di convalida, mentre i giudici di appello le avevano ritenute tardive e strategiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che la valutazione della congruità della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di merito ha motivato adeguatamente la pena (rideterminata in misura inferiore rispetto al primo grado, escluso l'aumento per recidiva e applicata una riduzione ai sensi dell'art. 56 c.p. prossima alla metà del minimo edittale). Sulla seconda censura ha qualificato il motivo come aspecifico, ritenendo non illogica la motivazione di merito che aveva valorizzato i precedenti penali, l'assenza di resipiscenza e che la confessione non aveva apportato un contributo decisivo alla ricostruzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla diminuzione della pena per il reato tentato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di massima diminuzione debba essere adeguatamente motivata in sede di merito e che la valutazione della misura della diminuzione rientri nella discrezionalità del giudice di merito.
Norma che disciplina il reato di rapina (e, per il caso, il tentativo); la condotta è stata qualificata come tentata rapina e valutata nella determinazione della pena.
Criteri di determinazione della pena e indicazioni per la motivazione: la Corte ha ricordato che il giudice di merito deve richiamare i criteri ma può esprimere sinteticamente la congruità della pena salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Previsione della condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata dalla Cassazione per il rigetto inammissibile del ricorso.
Norma sulla protezione dei dati personali richiamata solo in ordine all'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La determinazione della pena è in larga misura oggetto di discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione non è consentito un riesame della congruità della pena salvo vizi motivazionali evidenti, arbitrarietà o illogicità.
- La motivazione in tema di pena può essere sintetica (richiamo dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p.) salvo che la pena risultante sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui è richiesta una spiegazione più articolata.
- La richiesta di applicazione della massima diminuzione per il tentativo ex art. 56 c.p. deve essere fondata su elementi specifici e valutabili dal merito (es. valore del bene, scarsa offensività, modalità dell'azione); non è sufficiente l'asserzione generica del valore minimale del bene.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere escluso se la confessione è tardiva o non apporta un contributo decisivo alla ricostruzione, soprattutto se sussistono precedenti penali o mancanza di segni di resipiscenza.
- Ricorsi generici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono suscettibili di essere dichiarati aspecifici o inammissibili, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione a favore della cassa delle ammende.
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