Cassazione Penale, Ordinanza n. 23533/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso investiva esclusivamente la ritenuta sussistenza della recidiva infraquinquennale, dalla quale dipendeva il calcolo della prescrizione del reato di calunnia, asseritamente commesso il 19 marzo 2012. Il ricorrente sosteneva che la precedente sentenza di condanna fosse del 7 febbraio 2007 e che, quindi, il reato non fosse stato commesso entro cinque anni da quella decisione; di conseguenza eccepiva anche la maturazione della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva infraquinquennale perché, ai fini del relativo computo, rileva la data di irrevocabilità della precedente sentenza e non quella della pronuncia, nel caso intervenuta il 17 luglio 2007. Da ciò ha fatto discendere anche la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché alla data della decisione non risultavano decorsi i termini massimi di prescrizione del reato di calunnia in presenza di recidiva infraquinquennale. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto del giudizio, per il quale il termine di prescrizione è stato valutato tenendo conto della recidiva infraquinquennale.
Richiamato implicitamente per la recidiva infraquinquennale, la cui verifica va compiuta avendo riguardo alla data di irrevocabilità della precedente condanna.
Applicato nel calcolo della prescrizione, esclusa perché non erano decorsi i termini massimi del reato in presenza di recidiva infraquinquennale.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della recidiva infraquinquennale, il termine quinquennale va computato dalla data di irrevocabilità della precedente sentenza di condanna e non dalla mera data della sua pronuncia.
- Quando la recidiva infraquinquennale incide sul regime di prescrizione, la relativa eccezione è infondata se il termine massimo prescrizionale non risulta ancora decorso alla data della decisione.
- Il motivo di ricorso che contesti la recidiva sulla base di un criterio di computo diverso da quello dell'irrevocabilità della precedente condanna è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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