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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31723/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Tarsu/Tia relativo all'anno 2012, deducendo inizialmente l'inesistenza della notifica, la prescrizione e la decadenza. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per irritualità della notifica; in appello la CTR aveva a sua volta dichiarato inammissibile il gravame ritenendo inesistente la notifica dell'appello perché eseguita all'indirizzo risultante dal registro IPA, che secondo la CTR, alla data dell'8.1.2020, non era ancora considerabile pubblico registro ai fini della notifica. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario telematico, sostenendo che la disciplina speciale dell'art. 16-bis d.lgs. 546/1992 e del d.m. 163/2013 imponeva di considerare valido l'invio all'indirizzo PEC tratto dall'IPA; con il secondo motivo ha lamentato la violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la CTR rilevato d'ufficio l'inammissibilità senza previa contestazione alle parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando un precedente conforme su fattispecie sovrapponibile e affermando che, nel processo tributario telematico, la notificazione dell'appello eseguita all'indirizzo PEC dell'ente risultante dall'IPA non è inesistente ma correttamente effettuata. Ha escluso l'applicazione della disciplina generale evocata dalla sentenza impugnata, valorizzando il principio di specialità del rito tributario. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori doglianze contro l'avviso di accertamento e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le notificazioni tra le parti e i depositi possono avvenire telematicamente secondo le disposizioni del d.m. 163/2013 e dei successivi decreti attuativi; la disciplina speciale del rito tributario prevale sulle regole generali invocate dalla CTR.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Le notificazioni telematiche si eseguono mediante trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo PEC; per gli enti impositori l'indirizzo è quello individuato dall'art. 47, comma 3, d.lgs. 82/2005 e pubblicato nell'IPA.

  • art. 47, comma 3, d.lgs. n. 82/2005

    È la base normativa dell'indirizzo PEC degli enti impositori richiamato dal sistema del processo tributario telematico.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come norma di coordinamento del rito tributario.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la mancata instaurazione del contraddittorio prima della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro del vizio di nullità della sentenza denunciato in cassazione.

  • artt. 20, 21 e 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla disciplina delle notificazioni e dell'impugnazione nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la notificazione effettuata all'indirizzo PEC dell'ente impositore risultante dall'IPA è valida se eseguita secondo la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992 e del d.m. 163/2013; non può essere qualificata come inesistente per il solo fatto che il registro IPA sia ritenuto non pubblico secondo regole estranee al rito tributario.
  • Quando esiste una disciplina speciale del processo tributario telematico, essa prevale sulla normativa generale richiamata dal giudice di merito per invalidare la notifica.
  • L'errore del giudice di merito nella qualificazione della notificazione come inesistente può determinare la cassazione della sentenza con rinvio, affinché il giudice di secondo grado esamini le ulteriori censure proposte contro l'atto impositivo.
  • La notifica via PEC agli enti impositori deve essere valutata secondo gli elenchi pubblici previsti dal sistema tributario telematico; l'utilizzo dell'indirizzo tratto dall'IPA non integra, di per sé, un vizio invalidante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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