Cassazione Penale, Ordinanza n. 41370/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 10/06/2025. Il primo motivo riguardava la dedotta mancata conoscenza della lingua italiana, prospettata come profilo rilevante ai fini del procedimento, ma la Corte osserva che tale questione non era stata eccepita nel corso del giudizio ed era stata sollevata solo con motivi aggiunti in appello; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sul punto era coerente con gli atti e indicava la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Il secondo motivo contestava la sussistenza della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, ma è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto integrati tutti gli elementi del reato valorizzando l'attendibilità della deposizione del teste Fiordelisi e la coerenza degli argomenti rispetto alle risultanze probatorie.
Norme richiamate
Norma incriminatrice di riferimento per il reato contestato; la Corte richiama la motivazione di merito che ha ritenuto integrati tutti gli elementi della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga questioni di fatto o di procedura non tempestivamente dedotte nel giudizio di merito, quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente delle risultanze processuali.
- Il motivo di ricorso per cassazione è generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica puntuali vizi logici o giuridici della decisione.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la motivazione di merito che valorizzi l'attendibilità del teste e la coerenza complessiva del compendio probatorio può essere ritenuta sufficiente a sostenere l'integrazione della fattispecie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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