Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16959/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro preventivo di urgenza e il decreto di sequestro della somma di €5.600,00, disposti dal G.i.p. in relazione al presunto reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente ha contestato la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo: ha rilevato la legittimità del trasporto di denaro inferiore alla soglia di €10.000 (art. 3 d.lgs. n. 195/2008), la sua dichiarazione spontanea sulla detenzione della somma, la sua attività di lavoro subordinato e la mancanza di prove della conoscenza del debito erariale (non risultano notifiche). Inoltre ha dedotto la prescrizione del debito e ha censurato la motivazione del Tribunale in ordine al periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi con riguardo alla configurabilità del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che il semplice trasporto all'estero di somme in contanti inferiori alla soglia di €10.000 non integra di per sé gli "atti fraudolenti" richiesti dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000: occorrono elementi ulteriori qualificanti (inganno o artificio, uno stratagemma idoneo a escludere l'immediata percepibilità del pregiudizio). L'ordinanza del Tribunale si è limitata a valorizzare il trasporto lecito della somma senza indicare elementi di inganno o artificio, perciò il fumus commissi delicti non è stato adeguatamente motivato. Per questi motivi la decisione è stata annullata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame, che dovrà valutare se esistano concreti e persuasivi elementi indiziari a carico.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte mediante "alienazione simulata" o "altri atti fraudolenti". La Corte interpreta che, nel caso di trasferimento all'estero di denaro contante inferiore alla soglia dichiarativa, il fatto non integra automaticamente gli "altri atti fraudolenti": occorrono elementi di inganno o artificio idonei a rendere non immediatamente percepibile il pregiudizio per l'Erario.

  • art. 3 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195

    1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

    Il trasporto di somme inferiori a €10.000 è consentito dalla legge; pertanto, tale condotta non può di per sé costituire l'elemento oggettivo del reato di sottrazione fraudolenta senza la presenza di ulteriori elementi di inganno o artificio.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione. È stata invocata dalla ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato per delineare il diverso grado di persuasività richiesto per le misure cautelari personali rispetto a quelle reali: il giudice delle misure reali deve comunque accertare concreti e persuasivi elementi indiziari, sebbene non con la medesima intensità richiesta per le misure personali.

Massime di principio

  • Il trasporto all'estero di denaro contante inferiore alla soglia di €10.000 non costituisce automaticamente un atto fraudolento ai fini dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000; occorrono elementi addizionali di inganno o artificio.
  • Per disporre il sequestro preventivo in materia tributaria il giudice deve indicare concreti e persuasivi elementi di fatto (indizi) che colleghino la condotta dell'indagato alla volontà di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario.
  • L'assenza di una giustificazione economico-finanziaria riguardo al possesso di contanti non è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo fraudolento; è necessario valutare il complesso degli elementi e la presenza di stratagemmi idonei a nascondere il pregiudizio.
  • Se il provvedimento di riesame manca di una motivazione idonea sul fumus commissi delicti (soprattutto sull'elemento oggettivo), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
  • Questioni relative alla conoscenza del debito (notifiche, prescrizione) e allo stato dei procedimenti esattoriali sono rilevanti e possono incidere sulla valutazione del fumus e del periculum in mora; il giudice di merito deve esaminarle compiutamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.