Sentenza n. 5610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00740/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca totale di un contributo per l'attività cinematografica d'essai relativa all'anno 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto un contributo di euro 72.829,00 per la programmazione cinematografica d'essai. Il Ministero aveva successivamente avviato il procedimento di revoca rilevando divergenze tra le proiezioni dichiarate nella domanda e i dati certificati dalla SIAE, quindi aveva disposto la revoca totale del beneficio. In primo grado la società aveva dedotto che le divergenze dipendevano dall'inclusione di cortometraggi proiettati gratuitamente, che avrebbero dovuto essere ricompresi nella dichiarazione dell'intera programmazione. Aveva inoltre denunciato l'erronea qualificazione delle incongruenze come dichiarazioni mendaci, il difetto di istruttoria, la violazione della proporzionalità, l'omesso soccorso istruttorio, il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio e dell'art. 10-bis l. 241/1990. In appello ha articolato sei motivi: omessa pronuncia del TAR sulla distinzione tra dichiarazioni mendaci e semplici incongruenze; erronea valutazione dell'inesistenza o irrilevanza delle discrasie; omessa pronuncia e violazione delle regole sul soccorso istruttorio; illegittimità della revoca totale anziché parziale; inesistenza o insufficienza della motivazione della revoca; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancato esame motivato delle osservazioni presentate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che il bando definisse la proiezione cinematografica rilevante come attività rivolta al pubblico a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento e che non fossero valide le proiezioni senza spettatori paganti. La previsione dell'obbligo di dichiarare l'intera programmazione deve quindi essere interpretata come riferita alla sola programmazione rilevante ai fini del bando, non agli eventi gratuiti. L'inclusione nella domanda di un numero rilevante di cortometraggi proiettati gratuitamente ha comportato l'attestazione non veritiera del possesso dei requisiti per la qualifica d'essai e per il contributo. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del bando e dell'art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017, la dichiarazione mendace comportava la revoca totale del contributo, senza possibilità di limitare la revoca alla sola parte riferibile ai lungometraggi. Sono state ritenute sufficienti, ancorché succinte, la motivazione del preavviso e del provvedimento finale, fondate sulla divergenza tra i dati dichiarati e quelli SIAE e sul richiamo alla disciplina che impone la revoca in caso di dichiarazioni mendaci. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio: il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 era stato comunicato e la società aveva presentato osservazioni, giudicate dall'Amministrazione non idonee a superare le incongruenze. L'appello è stato rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge ove dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. b), del bando ministeriale
“proiezione cinematografica” ... “l’attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda”
La nozione di proiezione rilevante ai fini del contributo comprende soltanto le proiezioni effettuate a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento.
art. 3, comma 3, del bando ministeriale
“Non saranno considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti”
Le proiezioni gratuite o prive di spettatori paganti non rilevano ai fini della qualifica di sala d'essai e dell'attribuzione del contributo.
art. 4, comma 4, del bando ministeriale
“L’istanza DEVE contenere ... l’INTERA programmazione effettuata durante l’anno di riferimento”
L'obbligo di dichiarare l'intera programmazione riguarda la programmazione rilevante secondo la definizione di proiezione contenuta nel bando, quindi quella con ingresso a pagamento.
art. 5, comma 1, del bando ministeriale
I punteggi per la proiezione di lungometraggi e cortometraggi si riferiscono alle proiezioni che soddisfano la definizione regolamentare di proiezione cinematografica.
art. 9, comma 3, del bando ministeriale
In presenza di dichiarazioni mendaci, il bando prevede la revoca totale del contributo.
art. 12, comma 5, d.m. 31 luglio 2017
La dichiarazione mendace resa ai fini del beneficio costituisce presupposto per la revoca del contributo; nel caso esaminato la revoca è totale.
La domanda di contributo conteneva un'autocertificazione circa il rispetto dei criteri e parametri della disciplina di settore e l'emissione dei titoli di accesso secondo la normativa fiscale.
Il preavviso di rigetto assolve alla funzione partecipativa quando consente al destinatario di presentare osservazioni; non è necessaria una confutazione analitica di ciascuna osservazione se il provvedimento finale espone, anche sinteticamente, le ragioni per cui esse non superano le criticità rilevate.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un bando per contributi cinematografici, l'obbligo di dichiarare l'intera programmazione deve essere coordinato con la definizione di proiezione rilevante ai fini del beneficio: sono computabili soltanto le proiezioni effettuate a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, mentre gli eventi gratuiti restano irrilevanti.
- L'autodichiarazione con cui il richiedente attesta il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal bando è non veritiera quando include, ai fini del raggiungimento delle soglie o dell'attribuzione del contributo, eventi che non rientrano nella nozione regolamentare di proiezione finanziabile.
- Quando il bando e la disciplina ministeriale stabiliscono la revoca totale del contributo quale conseguenza della dichiarazione mendace, l'Amministrazione non è tenuta a disporre una revoca soltanto parziale limitata alle componenti del beneficio riferibili ai dati non contestati.
- La motivazione di un provvedimento di revoca di un contributo è sufficiente quando individua la divergenza tra i dati dichiarati e quelli risultanti dai controlli e richiama la disposizione che collega a tale divergenza, qualificata come dichiarazione mendace, la revoca del beneficio.
- La partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 è assicurata mediante la comunicazione del preavviso e la possibilità effettiva di presentare osservazioni; il provvedimento finale può respingerle con motivazione sintetica, purché renda comprensibile perché non superano le criticità accertate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →