Cassazione Civile, Sentenza n. 2071/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'accertamento sintetico (redditometro) relativo al periodo d'imposta 2005: contesta la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio sulla base della disponibilità di un immobile, tre autovetture e un'imbarcazione, deducendo che parte della disponibilità e delle spese erano imputabili a componenti del nucleo familiare (moglie, genitori, nonna) e che gli avvisi per le annualità 2006 e 2007 erano stati già annullati con sentenza passata in giudicato. In cassazione deduceva violazione dell'art. 38 DPR 600/1973 e della disciplina del redditometro, mancato esame delle prove sulla partecipazione di terzi alle spese e difetto del presupposto della reiterazione per "due o più periodi d'imposta", oltre a censurare la mancata motivazione sulle sanzioni ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (raffronto con altra pronuncia) ma ha accolto il quarto motivo rilevando che, ai fini dell'applicazione del redditometro nella formulazione vigente ratione temporis, è richiesto lo scostamento per "due o più periodi di imposta". Poiché gli avvisi relativi al 2006 e 2007 erano stati annullati con sentenza passata in giudicato, veniva meno il requisito della pluralità di annualità incongruenti. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dell'odierno contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la resistente è condannata al pagamento delle spese di legittimità a favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta."
La Corte interpreta la norma richiedendo tre presupposti cumulativi per il redditometro: (i) elementi e circostanze di fatto certi (es. disponibilità di beni indicati dal d.m.); (ii) scostamento di almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato; (iii) non congruità del reddito dichiarato "per due o più periodi di imposta". Se viene meno il requisito pluriennale (es. perché altri accertamenti su annualità diverse sono stati annullati con giudicato), l'accertamento sintetico è illegittimo.
decreto ministeriale 10 settembre 1992 (c.d. "redditometro")
Fissa gli indici/parametri di capacità contributiva utilizzati per la determinazione sintetica del reddito; la Corte lo richiama come base tecnica del metodo e sottolinea che l'applicazione del decreto necessita del rispetto dei requisiti sostanziali previsti dall'art. 38.
art. 13, legge 27 luglio 1978, n. 392
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disponibilità dell'immobile (uso abitativo); la Corte non l'ha ritenuta risolutiva nello specifico, non essendo stata dimostrata adeguatamente la partecipazione degli altri familiari alla disponibilità e alle spese in modo tale da incidere sul calcolo redditometrico.
art. 17, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norma sulle sanzioni tributarie; il ricorrente deduceva mancanza di motivazione sui criteri di irrogazione delle sanzioni, ma la Corte ha assorbito tale motivo dopo aver deciso per il vizio più grave (mancanza del presupposto pluriennale).
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Richiamato come base formale per i motivi di impugnazione (numero 3 e 5): la Corte valuta gli specifici profili di diritto e di omesso esame dei fatti decisivi sollevati nel ricorso.
Massime di principio
- Per validamente applicare il redditometro (nella formulazione antecedente al 2010), l'Amministrazione deve dimostrare non solo la disponibilità di beni/servizi e uno scostamento reddituale rilevante, ma anche l'incongruità del reddito dichiarato per due o più periodi d'imposta: se per alcune annualità la pretesa è stata annullata con giudicato, viene meno il presupposto pluriennale e l'accertamento sintetico è illegittimo.
- Un giudicato favorevole al contribuente può avere efficacia preclusiva anche sulle altre annualità comprese nell'ambito della presunzione pluriennale, ma ciò avviene concretamente quando la pronuncia accerta una prova contraria idonea a giustificare integralmente la spesa (es. redditi esenti o già tassati che coprono l'esborso); in assenza di tale prova la mera difformità motivazionale tra pronunce non produce automaticamente effetto vincolante.
- La partecipazione di altri componenti del nucleo familiare (coniuge, genitori, nonna) alle spese o la titolarità di beni contano ai fini del calcolo redditometrico, ma grava sul contribuente l'onere di provare con elementi specifici la quota di disponibilità o il contributo economico di terzi per ridurre la base imponibile ricostruita sinteticamente.
- L'irrogazione di sanzioni richiede motivazione sui criteri applicati (art. 17 d.lgs. 472/1997); tuttavia, se il vizio principale dell'accertamento è l'assenza del presupposto normativo (come la pluralità di annualità), tale questione può assorbire i profili sanzionatori.
- In contenziosi tributari pluriennali è essenziale valutare preventivamente l'esistenza di pronunce passate e del loro eventuale effetto preclusivo: la difesa deve documentare quali elementi duraturi (o variabili) si intendono far valere e come questi incidono sulla presunzione di capacità contributiva.
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