Cassazione Penale, Ordinanza n. 28860/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza del GIP di Torino che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di tre anni di reclusione per tentato omicidio aggravato, concedendo le attenuanti generiche ed escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., con sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Il ricorso deduceva, da un lato, vizio di motivazione sull'entità della pena applicata; dall'altro, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. La Corte rileva però che il ricorso è stato sottoscritto solo dal condannato, successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2017, senza firma di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, e che comunque il vizio motivazionale non è deducibile contro una sentenza di patteggiamento, essendo proponibili solo censure relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva in primo luogo l'inammissibilità formale del ricorso personale dell'imputato, poiché, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Osserva inoltre che la questione di legittimità costituzionale non può essere esaminata e, in ogni caso, è stata già reputata manifestamente infondata dalle Sezioni Unite. Infine, evidenzia che il motivo sul vizio di motivazione dell'entità della pena è estraneo ai limiti del ricorso avverso sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per il quale l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente soltanto censure tipizzate. Seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
salvo che la parte non vi provveda personalmente
Come modificato dalla legge n. 103 del 2017, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la difesa personale dell'imputato non è più ammessa.
Richiamato per delimitare l'oggetto della sentenza di applicazione pena e i limiti delle censure proponibili in cassazione avverso tale provvedimento.
Contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo le questioni inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Aggravante esclusa dal giudice di merito nella sentenza di applicazione pena.
art. 111, comma 7, Cost.
Invocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.
art. 117, comma 1, Cost.
Invocato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.
art. 24 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di diritto di difesa e di ricorso personale in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato nella giurisprudenza citata a sostegno della compatibilità convenzionale del divieto di ricorso personale in cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente e determina inammissibilità.
- La questione di legittimità costituzionale del divieto di ricorso personale in cassazione non può essere utilmente esaminata quando il ricorso è già affetto da un autonomo vizio di inammissibilità formale; inoltre la Corte ribadisce la non fondatezza della censura alla luce del livello di specializzazione richiesto nel giudizio di legittimità.
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tipizzati: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, un generico vizio di motivazione sull'entità della pena, poiché tale censura esula dai limiti legali del mezzo di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura e comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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