Cassazione Penale, Sentenza n. 24572/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., relativo alla determinazione del dies a quo della prescrizione. Il ricorrente contestava che già in primo grado aveva prodotto prova che la condotta di falso risaliva al 25 agosto 2009 (carta di circolazione con annotazione del collaudo dell'8/9/2009 che riporta la "licenza rilasciata dal Comune di Controne n. 15/09 in data 25 agosto 2009"). Sosteneva che, posto che il falso era formato in quella data, il termine di prescrizione doveva decorrere da allora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477-482 c.p.) si consuma con la formazione del documento falso, per cui va fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data più risalente comprovata (nel caso, 25/08/2009). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata pronunciata l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento nel merito in modo assolutamente incontestabile.
Norme richiamate
Il reato di falsità materiale commesso da un privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma con la formazione del documento falso (data di formazione del documento), indipendentemente dal successivo uso
Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. e)
Motivo di ricorso in Cassazione relativo al vizio di motivazione; utilizzato dal ricorrente per contestare l'individuazione del dies a quo della prescrizione
Codice di Procedura Penale, art. 129, comma 2
Norma sulla possibile pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato; applicabile solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto, la sua mancata commissione o la sua irrilevanza penale
Principio di giurisprudenza (onere della prova sulla data di consumazione)
Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014 (Torrisi) e altre
L'onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava sull'accusa; in caso di mancanza di prova certa, il termine di prescrizione va computato a maggior vantaggio dell'imputato, ritenendo consumato il reato nella data più risalente
Massime di principio
- Per i reati di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, la consumazione avviene con la formazione del documento falso, non con il suo uso: pertanto il dies a quo della prescrizione è la data di formazione del documento.
- L'onere di provare la data di commissione del reato incombe sull'accusa; se la data non è provata con certezza, va adottata la soluzione più favorevole all'imputato (data più risalente) ai fini della prescrizione.
- Se la prescrizione è già maturata in base alla data più risalente comprovata, il giudice di legittimità può annullare la sentenza di merito senza rinvio per estinzione del reato.
- La pronuncia di assoluzione per estinzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando dagli atti emerge in maniera assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o la sua irrilevanza penale; altrimenti si annulla per prescrizione senza rinvio.
- Per la difesa: acquisire e produrre documentazione idonea a dimostrare la data certa di formazione del documento falso può essere decisivo per far decorrere la prescrizione a favore dell'imputato.
- Per l'accusa: è necessario documentare con precisione la data di consumazione del reato per non subire la maturazione della prescrizione a favore dell'imputato.
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