Cassazione Penale, Sentenza n. 10753/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del 27/08/2021 del GIP. Il ricorrente deduceva l'inosservanza dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, sostenendo che la sospensione dei termini prevista da quella norma si applicasse soltanto ai procedimenti per i quali era prevista un'udienza nel periodo 09/03/2020-11/05/2020 o per i quali decorrevano termini processuali in quel periodo; conseguentemente, il ricorrente contestava che la sospensione avesse operato a suo favore rispetto ai termini di fase (art. 303 c.p.p.) rilevanti ai fini della custodia cautelare e dell'ammissione al rito abbreviato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato i fatti processuali (applicazione misura 17/02/2020; esecuzione del mandato di arresto europeo in Albania il 02/03/2020; trasferimento in Italia 15/02/2021; ammissione al giudizio abbreviato 12/04/2021) e ha chiarito due punti decisivi: 1) l'esecuzione del mandato di arresto europeo all'estero non costituisce il "dies a quo" per il decorso del termine di dieci giorni per proporre richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare (la richiesta può essere proposta anche prima dell'esecuzione/ notifica); 2) l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 sospende i "termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari", con conseguente effetto sulla sospensione dei termini di fase di cui all'art. 303 c.p.p.; la sospensione prevista è di diritto e non richiede un provvedimento giudiziale. Inoltre la norma consente alla persona sottoposta a misura di chiedere espressamente che si proceda comunque (art. 83, comma 3, n. 2), opzione non esercitata dal ricorrente. Per queste ragioni il rigetto dell'appello è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La sospensione dei termini prevista dall'art. 83 opera anche per i "termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari" e, quindi, incide sui termini di fase (art. 303 c.p.p.). La sospensione è di carattere generale e si applica indipendentemente dalla detenzione all'estero; è possibile chiedere espressamente che si proceda comunque (art. 83, comma 3, n. 2).
art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il termine di fase richiamato (rilevante per l'ammissione al rito abbreviato e per la custodia cautelare) è stato considerato sospeso per effetto dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, con conseguente proroga dei termini operativi.
art. 309, comma 1, cod. proc. pen.
Il termine di dieci giorni per proporre richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare non ha inizio in conseguenza dell'arresto all'estero; la richiesta di riesame è ammissibile anche prima dell'esecuzione/ notifica dell'ordinanza e quindi il dies a quo non coincide con l'esecuzione del mandato all'estero.
art. 29, legge n. 69 del 2005 (mandato di arresto europeo)
L'esecuzione del mandato di arresto europeo all'estero non determina, di per sé, l'apertura del termine per proporre impugnazioni o richieste di riesame nei casi di misure cautelari personali.
art. 36, d.l. n. 23 del 2020 (conv. con legge n. 40/2020)
Ha esteso/prolungato il periodo di sospensione fino all'11/05/2020, incidendo sulla durata della sospensione dei termini processuali prevista dalle disposizioni emergenziali.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali prevista dalle disposizioni emergenziali (art. 83 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche) si applica in modo generale anche ai termini della fase delle indagini preliminari e, per conseguenza, ai termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p.
- L'esecuzione di un mandato di arresto europeo all'estero non fa decorrere automaticamente il termine di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare: la richiesta è ammessa anche prima dell'esecuzione/ notifica e il "dies a quo" non coincide necessariamente con l'arresto all'estero.
- La sospensione dei termini prevista per legge non richiede un provvedimento giudiziale per produrre effetti (è di diritto), salvo che la persona interessata non chieda espressamente di non beneficiare della sospensione (art. 83, comma 3, n. 2).
- Se il difensore o l'imputato non esercitano l'opzione di procedere comunque durante il periodo di sospensione, i termini si considerano sospesi e qualsiasi scadenza rilevante si proroga conseguentemente.
- In casi simili è utile verificare tempestivamente: a) quando è maturato il "dies a quo" per eventuali impugnazioni o istanze (particolare attenzione agli arresti all'estero); b) se è opportuno chiedere che si proceda comunque durante la sospensione per evitare la perdita di termini rilevanti; c) la presenza di successivi provvedimenti legislativi che hanno modificato o prorogato i termini di sospensione.
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