Cassazione Penale, Sentenza n. 16187/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di sostituzione di persona (contratti Enel falsamente intestati a Timperi Thomas). Taubmann Franco censura il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 C.P. in relazione all'art. 164 C.P.), lamentando difetto di motivazione e valutazione errata dei precedenti penali e della remissione di querela, nonché richiede applicazione dell'art. 164 al caso di pena pecuniaria. Taubmann Mauro contesta la sussistenza degli elementi del reato (mancata induzione in errore), la mancanza del dolo specifico e l'assenza di un contributo causale alla falsificazione/beneficio dai contratti; in sostanza chiede il riesame probatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a Franco, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sul diniego della sospensione condizionale: il diniego è fondato su precedenti, sulla condotta processuale e sulla gravità del fatto, e l'art. 164, comma 2, n. 1 C.P. (precedente condanna a pena detentiva) legittima il diniego senza obbligo di ulteriore specifica motivazione. Quanto a Mauro, la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e finalizzati a una rivalutazione probatoria vietata in sede di legittimità; la decisione di merito aveva illustrato elementi concreti (collegamenti elettrici, riscontri dei testi, unità dell'operazione) a fondamento della partecipazione. Per legge i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Delitto di sostituzione di persona: richiede induzione in errore e dolo; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi sulla base della prova indiziaria (firme, unitarietà dell'operazione, benefici ricorrenti)
Norma sulla sospensione condizionale della pena; invocata dal ricorrente per ottenere il beneficio, la valutazione rimessa al giudice di merito secondo i parametri previsti
art. 164, comma 2, n. 1 C.P.
Esclude il riconoscimento della sospensione condizionale alternativamente per chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva o per i delinquenti abituali/professionali; quando applicabile non sussiste obbligo di motivare ulteriormente il diniego
Elenca i criteri per la valutazione della personalità dell'imputato ai fini della sospensione condizionale; il giudice non è obbligato ad esaminare tutti i fattori elencati, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti
Codice di Procedura Penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili con profili di colpa nell'impugnazione; applicata nel caso per fissare Euro 3.000,00
D.L. 132/2020 conv. L. 176/2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 132/2020 conv. L. 176/2020
Ha regolato la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni scritte), procedimento seguito in questo giudizio
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non effettua una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono rivalutazione dei fatti sono inammissibili se non evidenziano errori di diritto o vizi di motivazione rilevanti
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere fondato su una valutazione prognostica della pericolosità e sulla gravità del fatto; se motivato in modo congruo, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità
- L'applicazione dell'art. 164 comma 2 n. 1 C.P. (precedente condanna a pena detentiva o carattere abituale/professionale) legittima il diniego della sospensione condizionale e riduce l'onere motivazionale del giudice sul punto
- La remissione di querela e la vetustà di precedenti non garantiscono automaticamente la concessione di benefici: il giudice può valutare la personalità e la condotta processuale nel loro complesso
- Per reati come la sostituzione di persona, la partecipazione può essere desunta dall'unitarietà dell'operazione, dal collegamento tra benefici e dalle risultanze istruttorie (ispezioni, dichiarazioni dei testi); è importante controargomentare con elementi probatori concreti e non solo con astrazioni
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare motivi specifici di diritto o di vizio della motivazione; motivi generici o di fatto espongono al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie
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