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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26223/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d\'appello di Salerno che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la prescrizione di alcuni reati e confermando condanne per plurime condotte di peculato. Trotta deduceva la violazione dell\'art. 62 n.6 cod.pen. chiedendo il riconoscimento dell\'attenuante per la somma restituita (€50.000), sostenendo che tale somma doveva essere imputata a singole appropriazioni e potesse integrare l\'attenuante almeno per alcune condotte. Rufolo proponeva più motivi: inesistenza del concorso soggettivo; vizio di motivazione sulla consapevolezza e sul ruolo; mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.6 e art. 322/323-bis cod.pen. per particolare tenuità) nonostante la restituzione di €64.000; errata applicazione delle pene accessorie (art. 317-bis e art. 32-quinques cod.pen.) alla luce della normativa vigente ratione temporis; vizio nella determinazione della pena (art. 133 cod.pen.) dopo la dichiarata prescrizione di taluni capi e la prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

Per Trotta: ricorso dichiarato inammissibile; confermate le condanne e rigettate le richieste di attenuante per il versamento di €50.000 in quanto insufficiente a risarcire il danno relativo al reato più grave (debitamente individuato: appropriazione di €140.670). Condanna al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende. Per Rufolo: ricorso parzialmente accolto. Annullamento senza rinvio della sentenza per i reati indicati ai capi F10 e F11 (prescritti) e annullamento della pena accessoria dell\'estinzione del rapporto di lavoro (eliminata). Annullamento con rinvio alla Corte d\'appello di Napoli per nuova valutazione in ordine al mancato riconoscimento dell\'attenuante di cui all\'art. 62 n.6 cod.pen. e per la nuova determinazione della pena principale e della durata dell\'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con indicazioni sul criterio di imputazione del risarcimento rispetto ai reati in continuazione. Rigetto nel resto.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod.pen.

    L\'attenuante dell\'integrale riparazione del danno deve essere valutata rispetto a ciascun singolo reato unificato nel reato continuato: se il risarcimento, imputato correttamente, copre il danno relativo al reato considerato più grave, la diminuente opera sul reato principale; se copre anche reati minori, si tiene conto nella riduzione degli aumenti per i reati satelliti. In mancanza di imputazione specifica, l\'imputazione segue i criteri dell\'art. 1193 cod.civ., e l\'attenuante si applica solo se la somma è almeno pari al danno del reato più grave.

  • art. 1193 cod.civ.

    Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l\'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

    In assenza di dichiarazione del debitore su quale obbligazione intende soddisfare, il pagamento va imputato in base ai criteri indicati; applicato ai pagamenti risarcitori in reato continuato per stabilire a quale singolo fatto imputare la somma versata e quindi valutare l\'applicabilità dell\'attenuante dell\'art. 62 n.6.

  • art. 322-bis / art. 323-bis cod.pen.

    Rinvocate in relazione all\'attenuante per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la tenuità ritenendo la condotta sistematica e l\'entità complessiva delle somme sottratte incompatibili con la nozione di particolare tenuità.

  • art. 317-bis cod.pen.

    Riferito alle pene accessorie (interdizione e possibili conseguenze sul rapporto di lavoro); la Corte ha rilevato errore nell\'applicazione della disciplina novellata anziché della più favorevole vigente al tempo dei fatti, con conseguente annullamento e rinvio per rideterminazione dell\'interdizione temporanea.

  • art. 32-quinques cod.pen.

    Norma richiamata in tema di estinzione del rapporto di lavoro come pena accessoria: la Corte ha disposto l\'eliminazione di tale sanzione percheé applicabile ratione temporis solo per condanne non inferiori a tre anni, mentre la pena inflitta era inferiore.

  • art. 133 cod.pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena: la Corte di appello deve motivare la scelta del reato più grave e la determinazione della pena base; la decisione impugnata è stata annullata per mancata motivazione sulla pena dopo aver modificato la qualificazione di alcuni capi.

Massime di principio

  • Quando il reo versa una somma a titolo risarcitorio per fatti costituenti reato continuato, l\'attenuante per l\'integrale riparazione va valutata rispetto a ciascun singolo reato: se la somma copre il danno del reato più grave l\'attenuante opera su quello; se copre solo reati minori, incide sugli aumenti relativi ai reati satelliti.
  • Per ottenere il riconoscimento dell\'attenuante su singoli reati in continuazione è preferibile che il debitore indichi espressamente a quali obbligazioni risarcitorie intende imputare il pagamento; in mancanza si applicano i criteri dell\'art. 1193 cod.civ.
  • Pagamenti unitari non dichiarati vengono imputati al debito più oneroso fra quelli scaduti: quindi una restituzione parziale potrebbe risultare inefficace a produrre attenuanti se non sufficiente a coprire il danno del reato considerato più grave.
  • In casi di erogazioni indebite periodiche o cospicue, l\'entità e la sistematicità delle somme possono costituire indizio logico per ritenere la consapevolezza e il concorso dell\'apparente beneficiario, anche se quest\'ultimo sostiene di aver ricevuto importi in parte dovuti.
  • La qualificazione della particolare tenuità del fatto richiede assenza di sistematicità e contenuta offensività: condotte ripetute e importi significativi escludono generalmente questa attenuante.
  • In materia di pene accessorie occorre applicare la normativa più favorevole vigente ratione temporis; se il fatto è anteriore a una novella peggiorativa, vanno applicate le regole previgenti se più favorevoli.
  • Nella rideterminazione della pena il giudice deve indicare quale reato considera più grave e motivare la scelta della pena base; la mancata motivazione rende la determinazione della pena viziata.

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