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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15750/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna emessa dalla Corte di appello di Firenze in relazione a un mandato di arresto europeo del Giudice Istruttore del Tribunale di Liegi per reati di associazione a delinquere, riciclaggio e frodi informatiche. Ha dedotto violazione dell'art. 18-bis, lett. a), della legge n. 69/2005 (come modificato dal d.lgs. 2/2/2021, n.10), sostenendo che la norma richiederebbe unicamente un accertamento astratto della giurisdizione italiana e che, dato che parte delle condotte (utilizzo di conti correnti in Italia) sarebbe avvenuta in Italia, ricorrerebbe il motivo di rifiuto della consegna. Ha altresì sostenuto che il luogo di consumazione delle frodi va individuato nel luogo di conseguimento dell'illecito profitto e non laddove si trovi la vittima o il sistema informatico manipolato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di consegna del ricorrente alle autorità belghe. Ha ritenuto che, trattandosi di reati transnazionali, debba prioritariamente prevalere la cooperazione giudiziaria e la necessità di evitare duplicazioni di procedimento e conflitti di giurisdizione (anche in relazione al principio del ne bis in idem). Quanto al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, lett. a), la Corte ha affermato che si tratta di un rifiuto facoltativo che richiede elementi concreti e sintomatici dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, normalmente desumibili dalla pendenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti e a carico dello stesso soggetto. In assenza di notizia o prova di tale procedimento nazionale, il motivo di rifiuto non può essere opposto. La Corte ha inoltre ricordato i principi di territorialità secondo l'art. 6 c.p., per cui non è esclusa la commissione dei reati nel territorio dello Stato emittente quando parte della condotta sia riconducibile a quel territorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    La disposizione elenca motivi facoltativi di rifiuto della consegna. La lett. a) richiede elementi concreti che evidenzino l'effettiva volontà dello Stato di esigere la giurisdizione (di norma la pendenza di un procedimento in Italia sul medesimo fatto). La modifica normativa recente ha ricollocato la disposizione senza mutarne in sostanza i presupposti.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    modifica dell'art. 18-bis della L. n. 69/2005

    Ha riorganizzato la disposizione (trasponendo rubricazioni) ma non ha introdotto una diversa sostanza rispetto al regime del rifiuto: il motivo è ora facoltativo e richiede comunque elementi concreti per essere operante.

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI

    Orientamento comunitario secondo cui il rifiuto della consegna è giustificabile solo quando esista un interesse concreto e dimostrabile dello Stato di esecuzione ad esercitare la propria giurisdizione (es. procedimenti penali effettivamente pendenti).

  • Decisione Quadro 2009/948/GAI

    Disciplina il meccanismo di coordinamento tra Stati membri per evitare conflitti di giurisdizione e duplicazione dei procedimenti, principio cui la Corte fa riferimento nel valutare la consegna.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29

    Normativa di recepimento/attuazione relativa ai meccanismi di cooperazione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione nell'UE, richiamata come contesto normativo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Tutela del principio del ne bis in idem; richiede attenzione nella cooperazione giudiziaria per evitare procedimenti multipli per gli stessi fatti.

  • codice penale

    Principio di territorialità: il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato o quando l'evento si è verificato in detto territorio; applicato per valutare la sussistenza della giurisdizione dello Stato emittente o di quello di esecuzione.

  • codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con condanna alle spese e possibilità di imporre una somma alla Cassa delle Ammende, come operato dalla Corte.

  • legge 4 ottobre 2019, n. 117

    Precedente intervento che aveva già ridistribuito e modificato i motivi di rifiuto della consegna nell'art. 18 e 18-bis; citata come riferimento alle modifiche normative operate nel tempo.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    Previsioni procedurali concernenti gli adempimenti della cancelleria in caso di decisione di consegna; la Corte ha incaricato la cancelleria di eseguirli.

Massime di principio

  • Il rifiuto della consegna per motivi di giurisdizione (art. 18-bis, lett. a) L. 69/2005) è facoltativo e richiede elementi concreti che dimostrino l'effettiva volontà dello Stato di esercitare la propria giurisdizione, normalmente desumibili dalla pendenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti e a carico della stessa persona.
  • La mera possibilità o interesse potenziale dell'ordinamento interno non è sufficiente a impedire la consegna; la difesa deve provare concretamente la sussistenza di un conflitto già esistente (procedimento pendente).
  • Nei reati transnazionali la cooperazione giudiziaria e la prevenzione della duplicazione dei procedimenti prevalgono, salvo che non sussistano elementi concreti a favore dell'esercizio della giurisdizione nazionale.
  • Ai fini della valutazione della territorialità, un reato si considera commesso nello Stato emittente anche se solo una parte della condotta è avvenuta nel suo territorio, purché tale frammento sia apprezzabile e collegabile al complesso della condotta.
  • Le modifiche normative recenti (in particolare il d.lgs. n.10/2021) hanno ricollocato e reso facoltativo il motivo di rifiuto; ciò riduce la protezione automatica del soggetto interessato se non prova l'esistenza di un procedimento nazionale pendente.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare tempestivamente e concretamente l'esistenza di procedimenti penali in Italia per gli stessi fatti e a carico della stessa persona se intende opporre il motivo di rifiuto; in assenza di tale prova, la probabilità di accoglimento è molto bassa.
  • La valutazione giudiziale deve sempre bilanciare la tutela dei diritti fondamentali (es. ne bis in idem) con l'esigenza di efficace cooperazione tra Stati membri nelle indagini su reati transnazionali.

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