Cassazione Penale, Ordinanza n. 06408/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il tentativo di rapina in concorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché si risolve in mere doglianze di fatto e chiede una rivalutazione del merito; il secondo è manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione non illogica, ancorata alla particolare gravità del fatto e all'invio a terzi di materiale sensibile.
Norme richiamate
Richiamato quale base della contestazione per il tentativo del delitto contestato.
Richiamato per la contestazione in concorso di persone nel reato.
Norma incriminatrice del delitto di estorsione, richiamata nel capo d'imputazione oggetto del ricorso.
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto, ma solo il controllo nei limiti rigorosi del vizio di motivazione previsti dalla norma.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione, dedotto ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p., deve confrontarsi con una motivazione effettivamente illogica o mancante; non è sufficiente proporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni singolo dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La particolare gravità del fatto può costituire, da sola, base sufficiente per negare le attenuanti generiche, se la motivazione dà conto della sua decisività rispetto al giudizio complessivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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