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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11894/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato il motivo proposto. Ha quindi confermato la decisione di merito quanto alla responsabilità penale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa dell'11.04.2023, ha revocato la confisca dell'automobile sequestrata con restituzione al proprietario avente diritto, ma ha confermato la condanna dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, riqualificando il fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo erronea applicazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avessero indebitamente ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità penale per il reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha richiamato il principio per cui il c.d. narcotest può essere sufficiente ad accertare la natura della sostanza e che il giudice può fondare il proprio libero convincimento su diverse fonti di prova, senza necessità di perizia. Ha poi valorizzato gli indici fattuali considerati dalla sentenza impugnata: occultamento accurato della sostanza nel sottofondo del vano attrezzi posteriore della bauliera dell'auto della moglie, immediata disponibilità del veicolo, cinque involucri termosaldati custoditi unitariamente, quantità superiore a 50 grammi di cocaina, modalità di confezionamento unitarie, collocazione della droga in auto idonea al trasporto per la consegna, e rapporti con un connazionale coinvolto nel medesimo contesto. Da tali elementi ha ritenuto logicamente desunta la destinazione non meramente personale della droga e la configurabilità dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La condotta è stata ricondotta alla ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, desunta da quantità, modalità di confezionamento, occultamento e ulteriori circostanze concrete che escludono la destinazione al solo consumo personale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento del reato in materia di stupefacenti, il giudice di merito può fondare l'affermazione di responsabilità anche su un narcotest, senza che sia sempre necessaria una perizia, purché il complesso delle altre risultanze probatorie sia coerente e logicamente valutato.
  • La destinazione della sostanza stupefacente non va desunta da un solo dato isolato, ma va valutata globalmente considerando quantità, modalità di occultamento, confezionamento, disponibilità del mezzo di trasporto e ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva del fatto.
  • La finalità di spaccio può essere inferita quando la sostanza sia occultata in modo accurato, confezionata in più involucri termosaldati, detenuta in quantità non trascurabile e collocata in condizioni compatibili con un agevole trasporto verso la consegna.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non illogica e conforme ai principi di diritto consolidati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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