Cassazione Penale, Ordinanza n. 13967/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata in precedenza per fatti qualificati come lesioni personali e minaccia. L'unico motivo dedotto denunciava violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e non autosufficiente, poiché non indicava compiutamente le ragioni di diritto né i dati di fatto a sostegno della richiesta di proscioglimento.
Norme richiamate
richiamato come parte della contestazione, in relazione al vincolo della continuazione tra i reati contestati
art. 61, comma primo, n. 1, c.p.
richiamato come aggravante contestata nella sentenza di merito
norma incriminatrice relativa alle lesioni personali contestate
norma incriminatrice relativa alla minaccia contestata
invocato dal ricorrente per sostenere la doverosità di una pronuncia di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non consentita in sede di legittimità
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. richiede una censura specifica, sorretta da puntuali ragioni di diritto e da dati di fatto concreti; doglianze generiche sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a rivalutare in modo meramente assertivo la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento quando il ricorso non individua in modo circostanziato gli elementi decisivi che imporrebbero l'immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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