Cassazione Penale, Ordinanza n. 23294/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, deduceva un vizio di mancanza di motivazione sulla affermazione di responsabilità per truffa, in particolare con riferimento alla prova del nesso causale tra la condotta ingannatoria e gli atti dispositivi della persona offesa. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, riguardava una condotta ritenuta artificiosa e ingannatoria nei confronti di una ditta fornitrice di materiale termotecnico, indotta a consegnare partite di merce senza ricevere il pagamento. La censura mirava a contestare la tenuta argomentativa della sentenza di appello sul punto dell'elemento oggettivo del reato e del collegamento tra inganno, consegna della merce e mancato corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il preteso vizio di motivazione non emergeva dal testo della sentenza impugnata, che invece conteneva passaggi logicamente coerenti e giuridicamente corretti sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della truffa. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione delle acquisizioni processuali ma solo il controllo sull'esistenza di un apparato argomentativo logico. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di appello viene ritenuta correttamente motivata sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, in particolare sulla condotta ingannatoria idonea a determinare la consegna della merce senza pagamento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il motivo di ricorso è qualificato come censura di vizio motivazionale, scrutinabile nei limiti del controllo di legittimità.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione si limita a verificare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza controllo della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in una contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di appello, ove la sentenza impugnata presenti un apparato argomentativo logico e giuridicamente corretto.
- Nel delitto di truffa, la motivazione è adeguata quando ricostruisce la strumentalità della condotta ingannatoria rispetto all'atto dispositivo della persona offesa, anche attraverso la consegna di merce senza il successivo pagamento.
- Il controllo della Corte di cassazione non consente di riesaminare le acquisizioni probatorie, ma soltanto di verificare la tenuta logica della motivazione resa dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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