Cassazione Civile, Ordinanza n. 29324/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Genova e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché verifichi quale sia l’esatto ammontare degli interessi dovuti applicando le disposizioni del r.d. n. 366/1932. Alla Corte di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società appaltatrice, poi trasformata e infine dichiarata fallita, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per interessi di mora maturati sul ritardato pagamento di stati di avanzamento lavori e del saldo finale di un appalto pubblico avente a oggetto la costruzione di magazzini e opere di urbanizzazione presso un aeroporto militare. Il Ministero della difesa aveva proposto opposizione contestando sia l’an sia il quantum degli interessi, sostenendo che per alcuni SAL non fosse maturato alcun interesse, per altri che gli interessi fossero inferiori, e che anche sul saldo il dies a quo fosse stato erroneamente individuato. Dopo il rigetto dell’opposizione e il rigetto in appello, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 3, comma 7-bis, L. n. 109/1994, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che già prima del d.P.R. n. 170/2005 le disposizioni dei regolamenti del Genio militare del 1932 dovessero essere subordinate ai principi della legge Merloni; 2) violazione dell’art. 26 L. n. 109/1994, dell’art. 46 r.d. n. 366/1932, del r.d. n. 367/1932, del d.m. n. 145/2000 e delle preleggi, poiché il "capitolato generale" richiamato dalla legge per gli appalti militari sarebbe stato quello del 1932, non quello del 2000, e dunque il termine per i pagamenti degli stati di avanzamento sarebbe stato di 90 giorni; 3) violazione dell’art. 1 d.m. n. 145/2000 e dell’art. 1374 c.c., perché quel decreto ministeriale avrebbe dovuto essere espressamente richiamato nel contratto e, in mancanza, avrebbe dovuto prevalere la clausola contrattuale che fissava il termine di 90 giorni. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che, per un appalto del maggio 2005 relativo al Genio militare, fino all’entrata in vigore del d.P.R. n. 170/2005 restassero ferme le disposizioni allora vigenti, cioè quelle del r.d. n. 366/1932; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello affinché ricalcoli gli interessi applicando la disciplina del r.d. n. 366/1932. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 3, comma 7-bis, L. n. 109/1994
sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento dovessero restare ferme le disposizioni attualmente vigenti
per gli appalti del Genio militare, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento restano applicabili le disposizioni previgenti; il rinvio non comporta la disapplicazione anticipata dei regolamenti già vigenti.
art. 26, comma 1, L. n. 109/1994
i termini stabiliti dal capitolato speciale in base a tale legge, non potevano superare quelli previsti dal capitolato generale
il criterio di coordinamento tra capitolato speciale e capitolato generale non è stato ritenuto applicabile nel senso affermato dalla Corte d’appello per gli appalti militari, perché la disciplina speciale del Genio militare resta regolata dalle norme proprie sino al nuovo regolamento.
art. 46 r.d. n. 366/1932
detta una disciplina speciale per il tardivo pagamento degli acconti e del saldo negli appalti del Genio militare; tale disciplina è stata ritenuta applicabile alla fattispecie.
r.d. n. 365/1932
richiamato come parte del complesso normativo previgente relativo ai lavori del Genio militare, rimasto in vigore fino al d.P.R. n. 170/2005.
r.d. n. 367/1932
richiamato come parte del complesso normativo previgente relativo ai lavori del Genio militare, rimasto in vigore fino al d.P.R. n. 170/2005.
d.P.R. n. 170/2005
abrogazione dei regi decreti n. 365, 366 e 367 del 1932 dalla sua data di entrata in vigore
ha abrogato la disciplina previgente degli appalti del Genio militare solo dalla sua entrata in vigore, quindi non è applicabile a un appalto concluso prima di tale data.
non è stato ritenuto il regolamento applicabile agli appalti militari di cui alla controversia, perché emanato per gli appalti ordinari ai sensi di una diversa disposizione della legge n. 109/1994.
invocato dal ricorrente per sostenere che il contratto potesse essere integrato solo dalla legge, dagli usi o dall’equità; la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
disposizione processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
richiamato con riferimento alla memoria depositata dal resistente.
art. 141, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
citato dalla Corte d’appello per individuare il termine di tre mesi per il certificato di regolare esecuzione/collaudo nei lavori pubblici.
Massime di principio
- Negli appalti del Genio militare, fino all’entrata in vigore del regolamento speciale previsto dalla legge quadro, resta ferma la disciplina previgente espressamente richiamata dalla norma transitoria; non può considerarsi anticipatamente sostituita da regole dettate per appalti ordinari.
- Quando una normativa speciale rinvia a un complesso regolamentare proprio di un settore, il coordinamento con la legge quadro va letto nel rispetto della specialità del settore e della successione temporale delle fonti, verificando quale disciplina fosse concretamente vigente al momento della stipulazione del contratto.
- In presenza di un appalto pubblico militare stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, i termini e gli interessi per ritardi nei pagamenti degli acconti e del saldo devono essere determinati secondo le condizioni contrattuali conformi alla disciplina previgente applicabile al Genio militare.
- L’erronea individuazione della fonte normativa applicabile al rapporto contrattuale comporta cassazione della sentenza che abbia liquidato interessi e termini di pagamento sulla base di una disciplina non pertinente al caso concreto.
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