Cassazione Penale, Ordinanza n. 09389/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva negato la concessione della semilibertà, ritenendo il beneficio non compatibile con gli obiettivi di rieducazione e recupero sociale. Secondo il giudice di merito, il soggetto non aveva ancora avviato una reale revisione critica del proprio passato ed era ancora socialmente pericoloso, anche in ragione della ritenuta perdurante intraneità a un sodalizio di tipo mafioso. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che non fosse stato adeguatamente valorizzato il comportamento regolare tenuto durante la lunga detenzione, l'avvenuto esaurimento delle pene relative ai reati ostativi e le valutazioni favorevoli dell'équipe trattamentale circa una disponibilità alla revisione critica; si contestava inoltre che il giudizio di pericolosità fosse fondato su informative generiche e riferite a fatti remoti. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla pericolosità sociale, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva desunto la pericolosità attuale dalla persistente appartenenza del ricorrente a un sodalizio criminoso; ha inoltre osservato che il ricorrente chiedeva sostanzialmente una diversa valutazione dei fatti, preclusa alla Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come indice della perdurante appartenenza del ricorrente a un sodalizio criminoso, rilevante ai fini della valutazione di pericolosità
richiamato per affermare che in cassazione è deducibile solo uno dei vizi tipici di legittimità, non una rivalutazione del merito
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di sanzione economica conseguente all'inammissibilità, in assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza, il diniego della semilibertà è legittimo quando il giudice di merito motiva in modo non manifestamente illogico sulla persistente pericolosità del detenuto e sull'assenza di un concreto percorso di revisione critica.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sulla pericolosità sociale o sull'adeguatezza del percorso rieducativo, poiché la Corte di cassazione può verificare soltanto i vizi dedotti nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- La deduzione di elementi favorevoli al detenuto, come la regolarità della condotta intramuraria o le valutazioni trattamentali positive, non impone l'accoglimento del ricorso se il provvedimento impugnato offre una motivazione congrua e coerente nel ritenere ancora attuale la pericolosità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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