Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25787/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso dell'imputato contro la sentenza della Corte di assise di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto solo per parte del capo relativo alla detenzione illegale di alcune armi, confermando nel resto la condanna per omicidio volontario e per porto ingiustificato di coltello. I motivi dedotti sono cinque: 1) erroneo diniego della legittima difesa, anche putativa, e dell'eccesso colposo, perché la difesa sosteneva che la vittima, ubriaca e sotto effetto di droghe, avesse tenuto per ore condotte minacciose e avesse inseguito l'imputato con un bastone ricavato da un ramo, impedendogli la fuga; 2) erronea qualificazione del fatto come omicidio volontario anziché preterintenzionale, valorizzando l'unicità del colpo, lo stato emotivo dell'imputato dopo il fatto e la pretesa deviazione del fendente a causa del bastone; 3) mancato riconoscimento della provocazione, anche nella forma dell'accumulo, in presenza di una lunga sequenza di offese e molestie della vittima; 4) vizi nella determinazione della pena, perché dopo l'assoluzione per parte delle armi contestate la pena non era stata ridotta e perché le attenuanti generiche non erano state concesse nella massima estensione; 5) violazione di norme processuali per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di un consulente tecnico, ritenuto dalla difesa decisivo per la natura delle armi e per la ricostruzione del fatto omicidiario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione fattuale dei giudici di merito secondo cui l'imputato aveva colpito con un'unica coltellata, risultata mortale, la persona offesa dopo una sequenza di provocazioni reciproche, ma in assenza di un pericolo attuale e reale per la propria incolumità tale da giustificare la reazione. Ha quindi escluso la legittima difesa reale e putativa, ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di omicidio volontario, ha escluso la provocazione per reciprocità delle offese e per mancata prova di un fatto ingiusto unidirezionalmente causativo dello stato d'ira, e ha giudicato non sindacabile la determinazione della pena e la mancata assunzione della prova tecnica richiesta, anche perché la prova non era decisiva e la doglianza non era stata ritualmente coltivata nei modi consentiti. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e la richiesta della parte civile di rifusione delle spese è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 697 c.p.

    contravvenzione concernente la detenzione di armi o oggetti atti ad offendere; nel caso, è stata confermata solo per il pugnale ritenuto effettivamente rilevante, mentre per altri oggetti l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

  • art. 52 c.p.

    la legittima difesa richiede un pericolo attuale di offesa ingiusta, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e offesa; nel caso mancavano tutti tali presupposti.

  • art. 59 c.p.

    la legittima difesa putativa presuppone un errore scusabile fondato su dati oggettivi e non sul solo timore soggettivo dell'agente.

  • art. 55 c.p.

    l'eccesso colposo non è configurabile se manca in radice la scriminante della legittima difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    invocato per dedurre vizi processuali relativi al diniego della prova nel giudizio abbreviato condizionato.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    la rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo per prove assolutamente decisive.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    resta salva la possibilità per la parte di sollecitare l'integrazione istruttoria officiosa nei limiti di legge.

  • art. 438, comma 6, c.p.p.

    richiamato con la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di riproporre la richiesta di abbreviato condizionato nei modi e tempi previsti.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • La legittima difesa è configurabile solo se l'agente fronteggia un pericolo attuale, oggettivo e concreto per la propria incolumità, e se la reazione è necessitata e proporzionata; la mera percezione soggettiva di minaccia non basta.
  • La legittima difesa putativa richiede un errore scusabile fondato su circostanze esteriori idonee a far apparire attuale il pericolo: non è sufficiente un generico stato d'ansia o di timore.
  • Quando il contesto fattuale mostra possibilità concrete di sottrarsi allo scontro, il commodus discessus esclude la necessità della reazione difensiva.
  • Ai fini dell'omicidio volontario, il dolo può essere desunto in via induttiva da elementi oggettivi quali arma impiegata, sede del colpo, direzione, intensità e profondità della lesione; l'unicità del colpo non esclude da sola l'animus necandi o quantomeno l'accettazione del rischio letale.
  • La qualificazione come omicidio preterintenzionale non è compatibile con una ricostruzione probatoria che dimostri la consapevole direzione del colpo verso una zona vitale e l'accettazione, anche eventuale, dell'evento morte.
  • L'attenuante della provocazione richiede un fatto ingiusto altrui causalmente determinante dello stato d'ira; essa non opera in presenza di reciprocità delle offese o quando l'agente abbia contribuito ad alimentare volontariamente la contesa.
  • La provocazione 'per accumulo' presuppone la prova di un preciso nesso causale tra l'ultimo fatto ingiusto e lo stato d'ira maturato in un contesto di esasperazione pregressa; non basta la generica esasperazione relazionale.
  • La detenzione illegale di più armi in un unico contesto temporale e spaziale integra un solo reato; il numero delle armi può incidere sulla pena, ma non trasforma automaticamente il fatto in una pluralità di reati.
  • La riduzione della pena dopo l'assoluzione parziale su alcuni oggetti contestati non è automatica se il disvalore residuo del fatto, considerato nel suo complesso, giustifica il mantenimento del trattamento sanzionatorio.
  • Nel giudizio abbreviato condizionato, la mancata ammissione della prova richiesta non può essere dedotta in cassazione se la parte non ha ritualmente riproposto la richiesta nei modi previsti; inoltre la prova deve essere assolutamente decisiva per imporre l'integrazione istruttoria.
  • Nel giudizio di cassazione a contraddittorio orale, la parte civile che non intervenga in udienza non ha diritto alla rifusione delle spese se si limita a depositare memoria con nota spese.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioViolenza privataFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàTentativoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.