Cassazione Civile, Ordinanza n. 31232/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione delle dimissioni presentate da una lavoratrice nel primo anno di vita del figlio. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inefficaci le dimissioni, accertando la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro e condannando il datore di lavoro alla riammissione in servizio, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla messa in mora fino alla reintegra e alla regolarizzazione contributiva; aveva inoltre accolto in parte una domanda riconvenzionale relativa a somme percepite indebitamente a titolo di assegno per il nucleo familiare. La Corte d’appello aveva respinto l’appello del datore di lavoro, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo, formalmente rubricato come violazione o falsa applicazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello per violazione dell’art. 437 c.p.c. La Cassazione ha rilevato però che il ricorso era privo di specificità e autosufficienza: il ricorrente aveva male inteso il decisum, attribuendo alla Corte d’appello una pronuncia di inammissibilità dell’intero gravame, mentre la sentenza di merito aveva in realtà respinto l’appello, distinguendo tra motivi infondati e motivi inammissibili. Inoltre, la censura non confrontava adeguatamente le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare: l’inammissibilità in appello di nuove allegazioni e documenti circa la chiusura dell’attività e la liquidazione della società; l’inammissibilità della deduzione dell’aliunde perceptum quale eccezione nuova, non ritualmente proposta in primo grado; la irrilevanza delle argomentazioni sull’intento soggettivo della lavoratrice di dimettersi, a fronte della disciplina imperativa dell’art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001, che presume inefficaci le dimissioni della lavoratrice madre salvo convalida del servizio ispettivo; e la diversa valutazione del motivo relativo alla cessazione della qualità di socio accomandatario. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della lavoratrice controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della società rimasta intimata. Le ragioni decisive sono state il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso e il mancato confronto con le plurime rationes decidendi della sentenza d’appello, oltre alla corretta applicazione della disciplina imperativa sull’inefficacia delle dimissioni della lavoratrice madre non convalidate dal servizio ispettivo.
Norme richiamate
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La Corte osserva che la censura era formulata in modo non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c.
Richiede specificità dei motivi e adeguata esposizione delle censure; il ricorso è stato ritenuto carente sotto questo profilo.
art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.
Impone l’autosufficienza del ricorso, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; requisito non rispettato.
Vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello e consente solo entro i limiti di legge le nuove allegazioni e i nuovi documenti; la Corte lo richiama per escludere la novità delle allegazioni e dell’eccezione di aliunde perceptum in secondo grado.
È la norma pertinente per i profili di inammissibilità dell’atto di appello o dei singoli motivi, non l’art. 437 c.p.c., come invece prospettato dal ricorrente.
art. 55, comma 4, d.lgs. n. 151/2001
Stabilisce una presunzione di inefficacia delle dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto, superabile solo mediante convalida del servizio ispettivo; nel caso concreto tale convalida non risultava intervenuta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se la censura omette di aggredirne anche solo una, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
- Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare in modo chiaro i passaggi della sentenza censurati, gli atti rilevanti e i motivi di appello o le eccezioni effettivamente dedotti nei gradi di merito.
- L’art. 437, comma 2, c.p.c. preclude in appello la proposizione di domande ed eccezioni nuove e l’introduzione di nuovi elementi difensivi tardivi, salvo i limiti di legge; la parte deve quindi avere dedotto tempestivamente i fatti e le eccezioni nel primo grado utile.
- L’aliunde perceptum, pur potendo essere rilevante ai fini della quantificazione del danno, deve risultare da fatti ritualmente acquisiti al processo; la sua deduzione come eccezione e la sua prova devono comunque essere inserite correttamente nel thema decidendum, secondo la disciplina processuale applicabile.
- Le dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto sono inefficaci in assenza della convalida dell’organo ispettivo competente; la volontà soggettiva della lavoratrice o il tempo trascorso non sono, di per sé, idonei a superare la presunzione legale prevista dalla norma imperativa.
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