Cassazione Penale, Sentenza n. 39718/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della "recidiva nel biennio" necessaria per integrare il reato previsto dall'art. 116, comma 15, cod. strada. Il ricorrente ha contestato che la recidiva è stata accertata facendo riferimento a un verbale del 16/07/2018 che, alla data del fatto (25/08/2018), era ancora suscettibile di impugnazione (i termini di 60 giorni previsti dall'art. 203 cod. strada non erano ancora decorso), pertanto non poteva essere considerato definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio che, ai fini della ricorrenza della "recidiva nel biennio" prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada, non è sufficiente la mera contestazione di un precedente illecito: occorre che il precedente illecito amministrativo sia stato definitivamente accertato (cioè non più annullabile tramite gli ordinari mezzi di impugnazione). Nel caso concreto il verbale del 16/07/2018 era ancora impugnabile alla data del 25/08/2018, pertanto non poteva costituire presupposto della recidiva. Poiché la recidiva era l'unico elemento posto a base della qualificazione del fatto come reato, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Questura di Potenza.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma che incrimina la guida senza patente nella seconda parte quando sussiste la recidiva nel biennio; la Corte interpreta che la recidiva richiede un precedente illecito amministrativo definitivamente accertato.
i sessanta giorni previsti dall'art. 203 cod. strada per impugnare il verbale di accertamento
Stabilisce i termini per l'impugnazione del verbale amministrativo; se tali termini non sono decorsi alla data del nuovo illecito, il verbale precedente è ancora suscettibile di annullamento e non può costituire base per la recidiva.
"la reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta"; "gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo"; "gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato"
La disciplina della reiterazione degli illeciti amministrativi conferma che gli effetti della reiterazione sono subordinati alla definitività del provvedimento che accerta la precedente violazione: se il provvedimento è ancora impugnabile o viene annullato, la reiterazione non può essere fatta valere.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Norma citata dalla Corte in relazione all'interpretazione della recidiva che esclude il reato dall'area della depenalizzazione; la Corte ne trae la regola che l'accertamento definitivo del precedente è condizione per escludere la depenalizzazione.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il fatto non è previsto dalla legge come reato; è il fondamento formale dell'annullamento senza rinvio adottato nella specie.
art. 220, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione di determinati provvedimenti alle autorità pubbliche; la Corte ha disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Questura di Potenza ai sensi di tale norma (la P.Q.M. fa riferimento anche al c.d.s. nell'ordine operativo).
Massime di principio
- Per considerare la "recidiva nel biennio" ai fini dell'art. 116, comma 15, cod. strada, il precedente illecito amministrativo deve essere stato definitivamente accertato (non solo contestato).
- La definitività del provvedimento amministrativo va valutata alla data del nuovo fatto: se il verbale precedente è ancora impugnabile alla data della nuova condotta, non può essere usato come presupposto di recidiva.
- Gli illeciti amministrativi che comportano reiterazione seguono le regole dell'art. 8-bis L. 689/81: gli effetti della reiterazione sono sospesi o cessano se il provvedimento che accerta il precedente non è definitivo o viene annullato.
- Se la qualificazione penale del fatto si fonda esclusivamente su una recidiva amministrativa non definitivamente accertata, il giudice penale può annullare la condanna per insanabile carenza di tipicità (il fatto non è previsto dalla legge come reato).
- In procedimenti simili, la difesa dovrebbe verificare e documentare lo stato di definitività dei precedenti verbali amministrativi (eventuali impugnazioni pendenti, termini non ancora decorso, pagamenti in misura ridotta) per contestare l'uso della recidiva come elemento costitutivo del reato.
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