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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38768/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7) per plurime censure: (i) carenza della condizione di procedibilità per tardività della querela (reato commesso il 9/7/2018, querela presentata il 25/9/2020 ma la riforma ha reso il reato procedibile a querela dal 30/12/2022); (ii) mancanza dell'elemento tipico degli artifizi o raggiri; (iii) eccessività della pena; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (v) mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), nonostante precedenti condanne risalenti al 1990 e 1997; (vi) manifesta illogicità della motivazione per presunta inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a fondare la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In particolare: il motivo sulla procedibilità è stato ritenuto manifestamente infondato poiché al momento del fatto la truffa aggravata era procedibile d'ufficio e la querela presentata prima della riforma (e la costituzione di parte civile) sono state valorizzate come manifestazioni della volontà punitiva utili ai fini della procedibilità dopo la riforma transitoria; i motivi relativi alla valutazione probatoria e alla motivazione sono stati ritenuti non consentiti o aspecifici (attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione); le censure su entità della pena, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale sono state giudicate manifestamente infondate in ragione della congrua motivazione del giudice di merito e della normativa applicabile (pena vicina al minimo edittale, assenza di elementi di meritevolezza, preclusione della sospensione per precedenti condanne). Di conseguenza la condanna della Corte d'Appello (9 mesi di reclusione, 225 euro di multa, risarcimento danni e provvisionale) è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    riferimento al delitto di truffa e al terzo comma originario con riferimento alla procedibilità

    La Corte ha ritenuto che, al tempo del fatto, la presenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7 rendeva la truffa procedibile d'ufficio; successivamente la riforma ha trasformato il reato in procedibile a querela ma la volontà punitiva manifestata anteriormente è valorizzabile ai fini della procedibilità

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante citata era quella che originariamente legittimava la procedibilità d'ufficio; la soppressione delle parole che collegavano l'aggravante alla procedibilità è intervenuta con il d.lgs. n.150/2022

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    art. 2, comma 1, lett. o) e art. 85 (disciplina transitoria)

    La riforma ha reso alcuni reati procedibili a querela; tuttavia la disciplina transitoria (art. 85) stabilisce che, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della riforma e che la volontà punitiva espressa anteriormente può comunque essere valorizzata; la modifica legislativa non preclude la rilevanza di una querela presentata prima della riforma quando al tempo del fatto la procedibilità era ex officio

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022

    disciplina transitoria che regola la decorrenza del termine per la querela per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore

    La Corte ha interpretato la disciplina transitoria nel senso che il momento rilevante per la ritualità della condizione di procedibilità è l'entrata in vigore della riforma e che manifestazioni pregresse della volontà di punire (querela, costituzione di parte civile) vanno valorizzate

  • art. 124 cod. pen.

    termine trimestrale per la querela

    Il termine ordinario per proporre querela resta il trimestrale previsto dall'art. 124, ma, per i reati antecedenti alla riforma, decorre dall'entrata in vigore della riforma ove la persona offesa fosse già a conoscenza del fatto

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamate come basi normative dei motivi di ricorso per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito circa l'assenza di profili di meritevolezza tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ricordato che il beneficio è precluso a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, come nel caso di specie

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le regole dell'art. 192, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare da sole la condanna previa rigorosa valutazione della credibilità e attendibilità

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 8 e art. 12 richiamati)

    Interventi normativi precedenti che avevano già modificato il regime di procedibilità per talune aggravanti; citati per ricostruire l'evoluzione normativa e il criterio transitorio

Massime di principio

  • Se un reato era procedibile d'ufficio al momento del fatto e successivamente la legge introduce la procedibilità a querela, una querela o una costituzione di parte civile manifestata anteriormente alla riforma può essere valorizzata come manifestazione di volontà punitiva e quindi non ostare alla prosecuzione dell'azione penale (regime transitorio).
  • La valutazione della ritualità della querela per reati antecedenti alla riforma va compiuta alla data di entrata in vigore della riforma; eventuali irregolarità o tardività relative a momenti processuali anteriori, in cui la querela non era richiesta, non precludono la procedibilità.
  • Le censure che implichino una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili in Cassazione: la Corte di legittimità sindaca solo vizi di diritto, manifesti errori logici o gravi omissioni motivazionali.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, correlate da una motivazione puntuale sulla credibilità e attendibilità, fondare la condanna anche se non corroborate da altri testimoni, purché il giudice di merito fornisca riscontri e argomentazioni adeguate.
  • Nella determinazione della pena, quando la sanzione inflitta è vicina al minimo edittale il gravame motivazionale richiesto è meno stringente, purché la sentenza nel suo complesso consenta di ricostruire il parametro valutativo adottato.
  • La sospensione condizionale della pena è preclusa se l'imputato ha già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto; la presenza di tali precedenti legittima il diniego del beneficio.

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