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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33951/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto di aggravamento (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di un anno). Il ricorrente deduceva travisamento dei fatti e violazione del d.lgs. 159/2011, mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di appello avrebbe fondato la conferma soprattutto sull'episodio dell'impossessamento del telefono del 16/09/2019 (evento non attuale e non ancora giudicato), su violazioni delle prescrizioni della misura e su elementi insufficienti a comprovare l'inserimento nella categoria di cui all'art. 4 lett. c) del d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e che non sia sindacabile in sede di legittimità l'ipotesi di manifesta illogicità della motivazione, potendosi invece censurare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha valutato che la motivazione della Corte territoriale non fosse apparente: quest'ultima aveva richiamato precedenti penali (ricettazione, furti, rapina, estorsione), procedure per truffa e violenza privata, numerose violazioni delle prescrizioni e aveva riconfermato la qualificazione criminologica del ricorrente. Si è inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, in caso di aggravamento, non si procede a un nuovo giudizio di pericolosità ma si valutano i "fatti nuovi". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    Stabilisce il regime speciale delle misure di prevenzione; l'art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione ai soli casi di violazione di legge nelle decisioni in materia di prevenzione. La Corte ha applicato tale limite per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011

    Riferimento alla categoria criminologica utilizzata per qualificare il proposto; la Corte territoriale ha ritenuto che Antidormi rientrasse in tale categoria sulla base dei precedenti e della mancanza di reddito lecito stabile.

  • art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata nel ricorso come parametro probatorio per l'inclusione nella categoria; la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per la qualificazione, perciò la censura è risultata inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali di enunciazione del motivo di ricorso; usato per spiegare che il motivo è stato enunciato nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Norma sul vizio di motivazione (illogicità manifesta) che tuttavia, nei procedimenti di prevenzione, non è sindacabile in Cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude tale vizio come autonomo motivo di ricorso in materia di prevenzione.

  • legge 27/12/1956 n. 1423 e legge 31/05/1965 n. 575 (art. 3 ter)

    Richiami storici normativi usati per illustrare il principio per cui il ricorso in materia di misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge.

  • art. 23 comma 8 D.L. 127/2020

    Richiamato in ordine alla requisitoria e alle conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di somme in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata in relazione ai criteri di responsabilità e gravità per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure di prevenzione) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: le censure di mera illogicità manifesta della motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione del giudice in materia di prevenzione occorre dimostrare che la motivazione è inesistente o meramente apparente; deduzioni generiche di sottovalutazione o travisamento dei fatti senza precisare il tema di prova e la forza disarticolante non sono sufficienti.
  • In caso di aggravamento della misura di prevenzione non si procede "ex novo" al giudizio di pericolosità: il giudice valuta i "fatti nuovi" sopravvenuti che giustificano l'aumento della misura, potendo richiamare le valutazioni già rese nella fase applicativa originaria.
  • Se il ricorrente si limita a contestare la valutazione dei fatti senza indicare specifici profili di illegittimità di diritto, il ricorso è probabilemente dichiarato inammissibile e comporterà condanna alle spese e, possibilemente, al versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Per una efficace impugnazione in casi simili è necessario: (a) segnalare specifiche violazioni di legge o di norme procedurali; (b) indicare chiaramente quale prova è stata travisata e in che modo la riconsiderazione della prova avrebbe inciso sull'esito; (c) portare nuovi elementi di fatto rilevanti per l'aggravamento.

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