Cassazione Civile, Ordinanza n. 20781/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la condanna di un comune al pagamento di compensi professionali per l'attività svolta come difensore dell'ente in due giudizi definiti in appello. Il comune aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza della forma scritta del contratto di conferimento dell'incarico e la propria carenza di legittimazione passiva. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, per i contratti di opera professionale stipulati con la pubblica amministrazione, la forma scritta fosse richiesta a pena di nullità e che non bastasse la determina dirigenziale richiamata in giudizio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, nei primi tre motivi, la violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e sulla forma dei contratti della P.A., sostenendo che la forma scritta fosse soddisfatta dalle procure speciali sottoscritte dal sindaco e dall'atto di indirizzo collegato alla determina; con il quarto, quinto e sesto motivo ha lamentato l'omessa pronuncia e/o l'omesso esame della domanda subordinata di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c.; con il settimo e l'ottavo motivo ha censurato la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla forma scritta del conferimento dell'incarico professionale alla P.A. Ha stabilito che, nel patrocinio, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto dal rilascio della procura ex art. 83 c.p.c., poiché la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona l'accordo contrattuale in forma scritta e consente i controlli dell'autorità tutoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
consente al difensore di stare in giudizio per se stesso
la procura al difensore, nel contratto di patrocinio con la P.A., soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam
norma processuale invocata per la violazione di legge dedotta dal ricorrente
norma processuale invocata per la violazione di legge dedotta dal ricorrente
richiamato in relazione al dedotto omesso esame/omessa pronuncia sulla domanda subordinata
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale in relazione alla motivazione e al giusto processo
art. 16 R.D. n. 2440/1923
la sentenza lo richiama come norma che impone la forma scritta per i contratti della P.A.
art. 17 R.D. n. 2440/1923
la sentenza lo richiama come norma che impone la forma scritta per i contratti della P.A.
richiamato per la domanda subordinata di indebito arricchimento
richiamato per la domanda subordinata di indebito arricchimento
Massime di principio
- Nei contratti di patrocinio stipulati con una pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam può ritenersi integrato dal rilascio e dalla sottoscrizione della procura alle liti ex art. 83 c.p.c., purché l'atto consenta di identificare il contenuto dell'incarico e di ricavare l'incontro di volontà tra le parti.
- La procura al difensore, quando provenga dal legale rappresentante dell'ente e sia collegata al mandato difensivo, può valere quale manifestazione scritta dell'accordo contrattuale e non necessita necessariamente di un separato atto formale di incarico.
- Ai fini della validità del conferimento dell'incarico professionale alla P.A., il giudice di merito deve esaminare non solo il singolo provvedimento amministrativo richiamato, ma l'insieme degli atti rilevanti che documentano l'attribuzione del mandato e la volontà dell'ente.
- Quando il contratto di patrocinio risulta validamente perfezionato per iscritto tramite procura, il professionista ha diritto al pagamento dei compensi nella misura provata e dovuta; resta assorbito l'esame di eventuali domande subordinate, come quella di arricchimento senza causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →