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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20781/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la condanna di un comune al pagamento di compensi professionali per l'attività svolta come difensore dell'ente in due giudizi definiti in appello. Il comune aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza della forma scritta del contratto di conferimento dell'incarico e la propria carenza di legittimazione passiva. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, per i contratti di opera professionale stipulati con la pubblica amministrazione, la forma scritta fosse richiesta a pena di nullità e che non bastasse la determina dirigenziale richiamata in giudizio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, nei primi tre motivi, la violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e sulla forma dei contratti della P.A., sostenendo che la forma scritta fosse soddisfatta dalle procure speciali sottoscritte dal sindaco e dall'atto di indirizzo collegato alla determina; con il quarto, quinto e sesto motivo ha lamentato l'omessa pronuncia e/o l'omesso esame della domanda subordinata di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c.; con il settimo e l'ottavo motivo ha censurato la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla forma scritta del conferimento dell'incarico professionale alla P.A. Ha stabilito che, nel patrocinio, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto dal rilascio della procura ex art. 83 c.p.c., poiché la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona l'accordo contrattuale in forma scritta e consente i controlli dell'autorità tutoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di stare in giudizio per se stesso

  • art. 83 c.p.c.

    la procura al difensore, nel contratto di patrocinio con la P.A., soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam

  • art. 113 c.p.c.

    norma processuale invocata per la violazione di legge dedotta dal ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    norma processuale invocata per la violazione di legge dedotta dal ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto omesso esame/omessa pronuncia sulla domanda subordinata

  • art. 227, comma 1, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 277, comma 1, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale in relazione alla motivazione e al giusto processo

  • art. 16 R.D. n. 2440/1923

    la sentenza lo richiama come norma che impone la forma scritta per i contratti della P.A.

  • art. 17 R.D. n. 2440/1923

    la sentenza lo richiama come norma che impone la forma scritta per i contratti della P.A.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di indebito arricchimento

  • art. 2042 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di indebito arricchimento

Massime di principio

  • Nei contratti di patrocinio stipulati con una pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam può ritenersi integrato dal rilascio e dalla sottoscrizione della procura alle liti ex art. 83 c.p.c., purché l'atto consenta di identificare il contenuto dell'incarico e di ricavare l'incontro di volontà tra le parti.
  • La procura al difensore, quando provenga dal legale rappresentante dell'ente e sia collegata al mandato difensivo, può valere quale manifestazione scritta dell'accordo contrattuale e non necessita necessariamente di un separato atto formale di incarico.
  • Ai fini della validità del conferimento dell'incarico professionale alla P.A., il giudice di merito deve esaminare non solo il singolo provvedimento amministrativo richiamato, ma l'insieme degli atti rilevanti che documentano l'attribuzione del mandato e la volontà dell'ente.
  • Quando il contratto di patrocinio risulta validamente perfezionato per iscritto tramite procura, il professionista ha diritto al pagamento dei compensi nella misura provata e dovuta; resta assorbito l'esame di eventuali domande subordinate, come quella di arricchimento senza causa.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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