Cassazione Civile, Ordinanza n. 07898/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l’INPS aveva contestato a una società datrice di lavoro l’indebita fruizione di sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, riferiti ad assunzioni a tempo indeterminato di due lavoratori negli anni 2006-2010. Secondo l’ente, i benefici erano stati applicati senza che ricorresse il presupposto essenziale dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi in capo ai lavoratori assunti. La società aveva opposto il verbale, sostenendo che la condizione soggettiva dei lavoratori risultasse attestata dalle certificazioni rilasciate dal Centro per l’impiego prima delle assunzioni e che, comunque, su tali certificazioni essa avesse fatto legittimo affidamento. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della società, ritenendo sufficiente l’affidamento ingenerato dalle certificazioni amministrative. L’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della normativa sugli sgravi contributivi e dei principi di correttezza e buona fede, poiché la sentenza impugnata aveva riconosciuto la legittimità del beneficio nonostante l’assenza, in fatto, dello stato di disoccupazione richiesto dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha affermato che il requisito dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi deve essere effettivo e che la mera certificazione del Centro per l’impiego non può sanare l’assenza in fatto del presupposto legale dell’agevolazione. Ha inoltre escluso che il preteso affidamento del datore di lavoro sulla certificazione amministrativa possa incidere sul contenuto dell’obbligazione contributiva, che nasce direttamente dalla legge ed è indisponibile, salvo diversa previsione legislativa. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’opposizione originariamente proposta dalla società al verbale ispettivo. Le spese dell’intero processo sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 8, comma 9, L. n. 407/1990
"A decorrere dal 1° gennaio 1991... in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi... i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi"
Il beneficio contributivo presuppone in modo indefettibile che il lavoratore sia effettivamente disoccupato da almeno 24 mesi; la certificazione amministrativa non basta se il requisito sostanziale manca in fatto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dello stato di disoccupazione e alla certificazione presso i servizi per l’impiego.
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a derogare alla disciplina legale dell’obbligazione contributiva.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi effetti tali da incidere sulla debenza dei contributi.
art. 23 Cost.
La prestazione contributiva è coperta da riserva di legge; non può essere modificata da atti o affidamenti amministrativi in assenza di specifica previsione normativa.
art. 38 Cost.
L’obbligo contributivo ha origine pubblicistica e si collega alla tutela previdenziale costituzionalmente garantita.
art. 97 Cost.
L’ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, deve conformare la propria azione ai principi di buon andamento e imparzialità.
La tutela dell’affidamento e della buona fede non è letta come fonte di un potere abdicativo dell’amministrazione capace di derogare alla legge in materia contributiva.
Richiamato come esempio di previsione espressa in cui la risposta dell’amministrazione può vincolare il rapporto; tale effetto è eccezionale e fondato sulla legge.
art. 9 d.lgs. n. 88/2000
Indicata come norma che attribuisce specifici effetti vincolanti ad atti amministrativi, in deroga al principio generale di indisponibilità dell’obbligazione contributiva.
Legge istitutiva della misura agevolativa contestata, interpretata restrittivamente in quanto derogatoria rispetto all’obbligo contributivo ordinario.
Massime di principio
- Gli sgravi contributivi condizionati alla disoccupazione di lunga durata richiedono la sussistenza effettiva del presupposto legale: la sola attestazione amministrativa non è sufficiente se il requisito sostanziale manca.
- Nella materia degli obblighi contributivi l’obbligazione nasce direttamente dalla legge ed è indisponibile; atti, certificazioni o condotte amministrative non possono modificarne il contenuto, salvo espressa previsione normativa.
- La tutela dell’affidamento del datore di lavoro o del contribuente non può trasformarsi in una deroga generale alla riserva di legge in materia contributiva; al più, può avere rilievo in ipotesi espressamente previste o sul diverso piano delle conseguenze sanzionatorie o risarcitorie.
- L’eventuale illegittimità o erroneità della certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione non elimina il debito contributivo verso l’ente, ma può fondare, ove ne ricorrano i presupposti, una distinta azione risarcitoria nei confronti della P.A.
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