Sentenza n. 244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (docente richiedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente aveva impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento del titolo rumeno per le classi di concorso A018, Filosofia e Scienze Umane, e A019, Filosofia e Storia. Il diniego era motivato dall’assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno, della documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi Nivel I e Nivel II e delle apostille sulle certificazioni. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo non indispensabile l’Adeverinta, censurando la mancata assegnazione di un congruo termine per integrare la documentazione e rilevando l’illegittimità della motivazione relativa alla durata dei percorsi formativi e alle formalità documentali. Il Ministero ha appellato deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE, per l’erroneo richiamo alle libertà fondamentali oltre alla direttiva 2005/36/CE; omessa considerazione delle differenze tra gli ordinamenti italiano e rumeno e del valore non abilitante della laurea in Italia; violazione dell’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, sostenendo l’incompletezza della documentazione e l’applicazione del principio di autoresponsabilità della richiedente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la sentenza del TAR, il Ministero, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di primo grado, ha riesaminato la posizione sulla base dell’Adeverinta prodotta dalla docente e ha adottato un nuovo provvedimento il 2 settembre 2025. Tale provvedimento ha espressamente annullato e sostituito quello del 16 aprile 2024 oggetto del giudizio, riconoscendo il titolo per la classe A019 e negandolo per la classe A018. La definitiva sostituzione dell’atto originariamente impugnato ha reso inutile una pronuncia sull’appello ministeriale, essendo venuto meno l’atto cui si riferiva la sentenza appellata. La docente conserva eventualmente l’interesse a contestare il mancato riconoscimento per la classe A018, ma deve rivolgere le proprie doglianze contro il nuovo provvedimento. Il Collegio ha richiamato la necessità di un accertamento rigoroso della sopravvenuta carenza di interesse, ravvisandola tuttavia nel caso concreto perché l’annullamento dell’atto ormai sostituito non procurerebbe alcuna utilità attuale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra i presupposti normativi della decisione di improcedibilità.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti il possibile profilo di improcedibilità dell’appello.
artt. 24 e 113 Cost.
Richiamati per sottolineare che la sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata rigorosamente, onde evitare un sostanziale diniego di giustizia.
art. 45 TFUE
Invocato dal Ministero tra i motivi d’appello; la sentenza non ne esamina il merito per l’improcedibilità dell’appello.
art. 49 TFUE
Invocato dal Ministero tra i motivi d’appello; la sentenza non ne esamina il merito per l’improcedibilità dell’appello.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata nel giudizio sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro; i motivi sostanziali relativi alla direttiva non sono esaminati per l’improcedibilità.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
Invocato dal Ministero tra i motivi d’appello; la sentenza non ne esamina il merito.
Invocati dal Ministero in relazione alla documentazione necessaria per il riconoscimento dei titoli esteri; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità soltanto quando una modifica sopravvenuta della situazione di fatto o di diritto renda certa l’inutilità della pronuncia richiesta e non residui alcuna utilità, neppure strumentale o morale, per la parte interessata.
- La sostituzione espressa e definitiva del provvedimento impugnato con un nuovo atto, adottato nell’ambito del riesame della medesima posizione amministrativa, fa venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione riferita all’atto originario, quando l’eventuale annullamento di quest’ultimo non possa più produrre utilità concreta.
- Quando il nuovo provvedimento disciplina nuovamente il rapporto amministrativo, le contestazioni relative al suo contenuto devono essere rivolte contro tale atto sopravvenuto e non possono essere utilmente decise nel giudizio avente a oggetto il provvedimento precedente.
- La verifica della sopravvenuta carenza di interesse deve essere rigorosa e non può fondarsi sulla mera sopravvenienza di un fatto, ma richiede l’accertamento dell’effettiva inutilità della pronuncia rispetto a ogni possibile utilità residua della parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →