Cassazione Penale, Ordinanza n. 21266/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva prorogato il regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. nei confronti di un detenuto ritenuto esponente di spicco di un sodalizio mafioso radicato nel territorio di Rosarno e storicamente collegato a una nota famiglia criminale. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, in sostanza, violazione di legge e vizi motivazionali: ha sostenuto che il provvedimento sarebbe stato privo di una motivazione effettiva o comunque apparente sull’attualità del pericolo di collegamenti con l’associazione criminale; ha inoltre contestato che, nel cumulo di pena in esecuzione, non risultassero reati formalmente rientranti nel catalogo dei reati per i quali il 41-bis è applicabile, e ha insistito sul fatto che non sarebbero emersi elementi nuovi idonei a dimostrare il permanere del pericolo di contatti con l’organizzazione mafiosa. La Corte ha però rilevato che il ricorso riproponeva censure già esaminate in precedenza e mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità, in materia di proroga del 41-bis, si estenda alla violazione di legge e alla sola mancanza assoluta o apparenza della motivazione, mentre nel caso concreto l’ordinanza del tribunale di sorveglianza conteneva una motivazione congrua e logica. La Corte ha valorizzato il ruolo apicale del detenuto nell’organizzazione mafiosa, la perdurante operatività del gruppo, il coinvolgimento dei familiari in recenti vicende investigative e l’assenza di concreti indicatori di ravvedimento. Ha inoltre escluso che la proroga richieda necessariamente "prove nuove" del permanere dei collegamenti, bastando che non siano emersi elementi sopravvenuti idonei a escludere la persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l’organizzazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di proroga del regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge; tale nozione comprende anche la mancanza assoluta o meramente apparente di motivazione.
art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.
La proroga del regime differenziato può essere disposta quando permane il pericolo di collegamenti con l’associazione criminale, valutato alla luce di indicatori sintomatici non tassativi.
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354
Il catalogo dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del regime differenziato non va individuato in modo formalistico.
È evocato come reato associativo mafioso non in chiave di contestazione sostanziale, ma per escludere che il meccanismo applicativo del 41-bis debba dipendere da un dato meramente formale nel cumulo di esecuzione.
Corte cost. n. 417 del 2004
La proroga va rapportata alla persistente capacità del detenuto di tenere contatti con le organizzazioni criminali; non occorrono necessariamente fatti nuovi, ma l’assenza di elementi sopravvenuti che escludano quel pericolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla motivazione solo quando questa sia del tutto mancante, apparente o logicamente incoerente in modo radicale.
- La proroga del 41-bis è legittima quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, che permane la capacità del detenuto di riallacciare contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza; non è necessario che sopravvengano nuove prove del collegamento, essendo sufficiente l’assenza di elementi che ne escludano la persistenza.
- Per valutare l’attualità del pericolo di collegamenti con il sodalizio criminale rilevano, in modo non esaustivo, il ruolo apicale o di rilievo del soggetto nell’associazione, la perdurante operatività del gruppo, la struttura familistica del clan, eventuali nuove vicende investigative che coinvolgano i familiari e la mancanza di segni concreti di ravvedimento.
- In materia di 41-bis, il catalogo dei reati presupposto non va ricostruito in maniera meramente formalistica: ciò che conta è la sostanza della pericolosità del detenuto e del suo collegamento con l’organizzazione criminale, non la sola presenza nominale di un determinato titolo di reato nel cumulo esecutivo.
- È inammissibile in cassazione la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali già scrutinati dal tribunale di sorveglianza.
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