Cassazione Penale, Ordinanza n. 37078/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena, ma confermando la responsabilità per bancarotta documentale semplice. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria della prescrizione: ha contestato sia l’estensione nei suoi confronti delle sospensioni disposte per impedimenti del difensore e del coimputato, sia l’incidenza della recidiva sui termini prescrizionali, sostenendo che non fosse stata riconosciuta nel giudizio di merito. Il testo dà conto di due differimenti: dall’8 novembre 2022 al 15 giugno 2026 e dal 9 ottobre 2025 all’11 dicembre 2025, per complessivi 116 giorni; non risulta che la difesa dell’imputato si fosse opposta ai rinvii o avesse sollecitato la separazione delle posizioni. In una memoria il difensore ha ribadito la ritualità e la fondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, qualificandoli come manifestamente infondati. La sospensione della prescrizione per impedimento si estende ai coimputati che non vi abbiano dato causa e che non si siano opposti al rinvio né abbiano chiesto, se praticabile, la separazione degli atti; nel caso concreto la difesa non aveva formulato opposizione. Quanto alla recidiva specifica e infraquinquennale, essa era stata riconosciuta dal primo giudice e non era stata censurata con l’appello. Applicando gli artt. 157 e 161 c.p., la Corte ha calcolato in nove anni il termine prescrizionale dal 4 aprile 2017 e, considerate le sospensioni, ha concluso che sarebbe scaduto il 29 luglio 2026, comunque dopo la sentenza d’appello. La memoria difensiva non ha modificato tale conclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di un’impugnazione evidentemente inammissibile.
Norme richiamate
pertanto, il termine di prescrizione, di nove anni (in ragione della detta recidiva: artt. 157 e 161 cod. pen.) dalla data di commissione del reato (4 aprile 2017), tenuto conto delle dette sospensioni, sarebbe decorso il giorno 29 luglio 2026 e, comunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata
Il termine di prescrizione è stato determinato in nove anni dalla data del reato, considerando la recidiva ritenuta dal giudice di primo grado e i periodi di sospensione.
pertanto, il termine di prescrizione, di nove anni (in ragione della detta recidiva: artt. 157 e 161 cod. pen.) dalla data di commissione del reato (4 aprile 2017), tenuto conto delle dette sospensioni, sarebbe decorso il giorno 29 luglio 2026 e, comunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata
La recidiva riconosciuta nel giudizio di merito è stata considerata, insieme alle sospensioni, nel calcolo del termine prescrizionale.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nell’impugnazione inammissibile, è dovuto anche il versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in 3.000 euro.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione disposta per un impedimento si estende ai coimputati del medesimo processo quando non abbiano causato il differimento e non si siano opposti al rinvio né abbiano sollecitato, se praticabile, la separazione degli atti che li riguardano.
- La recidiva riconosciuta dal giudice di primo grado e non contestata con l’atto di appello può essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione.
- La manifesta infondatezza dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso; quando l’impugnazione inammissibile è proposta con profili di colpa, può conseguire anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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