Cassazione Penale, Sentenza n. 13536/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva prorogato il visto di controllo della corrispondenza in arrivo e in partenza e aveva trattenuto quotidiani/stampa locale non riconducibili a testate nazionali. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 18-ter ord. pen. (sosteneva che la disciplina della corrispondenza è quella generale e non la specifica dell'art. 41-bis), carenza motivazionale e violazione delle norme processuali relative al controllo e alla proroga del provvedimento limitativo della corrispondenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano. La Corte ha ritenuto che l'interesse del detenuto a ottenere la decisione sul reclamo sussiste anche se è decorso il termine trimestrale di efficacia del provvedimento impugnato, ha affermato che la disciplina applicabile integra l'art. 18-ter ord. pen. con la disciplina speciale dell'art. 41-bis, e ha stabilito che il trattenimento della corrispondenza per detenuti in regime 41-bis richiede una motivazione concreta, pur se sintetica, fondata su elementi che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo del plico sia diverso da quello apparente. Il Tribunale aveva motivato solo con un generico richiamo alla "caratura criminale" del condannato senza indicare elementi concreti o fonti informative; tale motivazione è stata ritenuta insufficiente. La decisione è stata quindi annullata con rinvio.
Norme richiamate
per "esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto" è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste; il comma 5 prevede il trattenimento da parte del Magistrato di sorveglianza
Governa le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza; il trattenimento può essere disposto solo se ricorrono i presupposti del comma 1 (pericolo concreto per indagini, prevenzione reati, ordine e sicurezza) e richiede motivazione concreta, anche se sintetica
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) ord. pen.
prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia
Stabilisce la possibilità di sottoporre a visto di censura la corrispondenza dei detenuti in regime speciale; tuttavia l'operazione di trattenimento/inoltro segue la disciplina generale dell'art. 18-ter e richiede motivazione concreta
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) ord. pen.
Individua fra le finalità del regime speciale la prevenzione di contatti e interazioni con altre persone legate all'organizzazione criminale; il trattenimento della corrispondenza deve essere motivato in relazione a tali specifiche esigenze, non per la sola appartenenza al regime
Norma di attuazione della disciplina sulla corrispondenza che integra l'art. 18-ter nel regolamento esecutivo
art. 15 Cost.
Garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza; eventuali limitazioni per detenuti devono essere interpretate e motivate rigorosamente per non comprimere diritti costituzionali senza giustificazione concreta
Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017, art. 18
Prevede disposizioni organizzative per il circuito 41-bis: vieta la spedizione di corrispondenza priva dell'indicazione del mittente e dispone che la corrispondenza in arrivo senza mittente sia inoltrata all'Autorità giudiziaria
Richiamato per la rettifica di un'infedele premessa del provvedimento impugnato (correzione formale della motivazione iniziale), senza precludere il merito
art. 568, comma 4 e art. 591, comma 1 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla pronuncia sul reclamo e ai riflessi della decisione sul rinnovato esercizio del potere di visto; la Corte ha confermato l'interesse del detenuto alla decisione nonostante la scadenza del termine
Massime di principio
- L'interesse del detenuto alla decisione sul reclamo avverso provvedimenti di visto/cessura sussiste anche se è decorso il termine trimestrale: il giudizio può e deve essere svolto perché l'esito incide sugli esercizi successivi del potere.
- Per i detenuti in regime 41-bis la sottoposizione a visto è prevista dalla disciplina speciale, ma il trattenimento o il mancato inoltro della corrispondenza segue i criteri dell'art. 18-ter e richiede motivazione concreta in relazione a rischi specifici (prevenzione contatti con organizzazioni criminali, esigenze investigative, ordine e sicurezza).
- Una motivazione generica basata su formule come "caratura criminale" è insufficiente: il giudice deve indicare, anche sinteticamente, gli elementi concreti o le fonti da cui desume il pericolo.
- La motivazione può essere resa per relationem con riferimento a informazioni di organi competenti, ma il provvedimento deve indicare la fonte e gli estremi degli atti o degli elementi acquisiti.
- La necessità di riservatezza (indagini in corso) non esclude l'obbligo motivazionale; la motivazione può essere sintetica ma deve comunque consentire di comprendere il ragionamento del giudice e la sussistenza di un rischio concreto.
- Il bilanciamento tra la libertà di corrispondenza (art. 15 Cost.) e le esigenze di sicurezza deve avvenire entro limiti rigorosi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, evitando presunzioni automatiche sfavorevoli al detenuto in regime differenziato.
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