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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40142/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse reiterativa e diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, in presenza di una motivazione del giudice di merito esente da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 636 c.p. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito, riproponendo censure già esaminate e disattese dal tribunale. La Corte rileva che il motivo non denuncia un vizio deducibile in sede di legittimità, ma tende a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La violazione denunciabile in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova; il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.

  • art. 636 c.p.

    La norma è richiamata solo come parametro dell’asserita violazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    È richiamato il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e alla ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Il controllo della Corte di cassazione non si estende alla rivalutazione del merito, ma solo alla verifica della coerenza logica, completezza e legalità della motivazione resa dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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