Sentenza n. 4614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01799/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 2020, istitutiva e regolamentare del canone unico patrimoniale, e deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 2021, relativa alle tariffe applicative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in primo grado il regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le relative tariffe. Il TAR Veneto aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo necessari atti applicativi. In appello la società ha contestato tale statuizione, sostenendo che il regolamento imponesse direttamente l'autoliquidazione del canone e che non fossero necessari ulteriori atti applicativi; ha inoltre dedotto l'erroneità del riferimento al d.lgs. n. 446 del 1997, la diretta impugnabilità degli atti regolamentari, la sussistenza dell'interesse ad agire e la rilevanza del principio di buona fede. Nel merito ha sostenuto: a) che il Comune avesse applicato alla diffusione di messaggi pubblicitari criteri propri della diversa fattispecie dell'occupazione di suolo, anziché il criterio della superficie complessiva del mezzo pubblicitario; b) che il regolamento non avesse individuato la soglia di gettito entro cui modulare le tariffe; c) che il canone non potesse essere riscosso per impianti collocati su strade o aree demaniali non comunali; d) che fosse illegittimo porre a carico del contribuente l'individuazione dell'ente competente alla riscossione. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuta modifica del regolamento nel 2024, la mancata impugnazione degli avvisi PagoPA e delle delibere tariffarie successive, nonché l'acquiescenza derivante dal pagamento del canone per gli anni 2021-2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e, quindi, la domanda di annullamento proposta in primo grado, ma per infondatezza nel merito delle censure, prescindendo dall'esame delle questioni relative alla necessità di atti applicativi. Ha delimitato l'oggetto della controversia all'anno 2021, ritenendo irrilevante la mancata impugnazione delle delibere relative agli anni successivi. Quanto alla disciplina tariffaria, ha ritenuto legittimo il regolamento: la legge n. 160 del 2019 stabilisce una tariffa standard modificabile secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, considerando l'impatto ambientale e urbanistico e l'incidenza sull'arredo urbano; pertanto, anche per i messaggi pubblicitari, è possibile differenziare la tariffa in relazione alla zona, alla tipologia dell'impianto e all'illuminazione, purché il calcolo finale resti ancorato alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario. Il procedimento comunale, basato sulla tariffa standard, su coefficienti di valutazione e sulla superficie e durata dell'esposizione, è stato ritenuto conforme alla legge. È stata inoltre respinta la censura relativa alle esenzioni e riduzioni, espressamente disciplinate dal regolamento. La doglianza sull'omessa individuazione della soglia di gettito è stata dichiarata inammissibile per genericità: il principio di invarianza del gettito opera come salvaguardia delle entrate dell'ente e non come garanzia a favore del privato, mentre la legge consente di variare il gettito mediante tariffe ragionevoli e graduali. È stata respinta anche la censura relativa agli impianti pubblicitari collocati su strade o aree non comunali, sulla base dell'orientamento secondo cui la componente pubblicitaria del canone spetta al Comune anche quando l'impianto sia collocato su strada provinciale; la natura tributaria del canone esclude inoltre la necessità di un rapporto sinallagmatico con l'ente titolare dell'area. L'eccezione di incostituzionalità non riproposta in appello è stata ritenuta rinunciata ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
Disciplina il canone unico patrimoniale; il canone ha natura tributaria e comprende sia l'occupazione di suolo sia la diffusione di messaggi pubblicitari.
art. 1, comma 817, l. 160/2019
Gli enti possono modificare le tariffe secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
La tariffa standard può essere modificata dal Comune mediante coefficienti ragionevoli e graduali; il principio di invarianza del gettito tutela le entrate dell'ente e non costituisce una garanzia per il privato.
art. 1, commi 824 e 825, l. 160/2019
Il comma 824 disciplina il calcolo per le occupazioni; il comma 825 stabilisce che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari sia determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, senza escludere la modulazione della tariffa standard prevista dal comma 817.
art. 1, commi 826 e 827, l. 160/2019
Prevedono tariffe standard annue o giornaliere, unitarie per le fattispecie di occupazione e diffusione pubblicitaria, modificabili ai sensi del comma 817.
Il giudice ha ritenuto di poter prescindere dalla questione di giurisdizione, non rilevante ai fini della decisione della controversia.
La questione di incostituzionalità non riproposta in appello è stata considerata rinunciata.
Massime di principio
- Il canone unico patrimoniale disciplinato dall'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 ha natura tributaria, poiché l'imposizione è doverosa, manca un rapporto sinallagmatico tra prestazione e pagamento, il prelievo è collegato a un presupposto economicamente rilevante e le entrate sono destinate al finanziamento della spesa pubblica.
- Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il riferimento legislativo alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario non impedisce al Comune di modificare la tariffa standard mediante coefficienti differenziati per zona, tipologia dell'impianto, illuminazione e altri elementi riconducibili all'impatto ambientale e urbanistico o all'incidenza sull'arredo urbano, purché il calcolo finale resti ancorato alla superficie del mezzo.
- Il principio di invarianza del gettito previsto dalla legge n. 160 del 2019 opera come clausola di salvaguardia delle entrate dell'ente locale e non attribuisce al privato un diritto a un determinato livello di imposizione; il Comune può modificare le tariffe secondo criteri di ragionevolezza e gradualità.
- La censura relativa alla mancata individuazione della soglia di gettito è inammissibile per genericità quando il ricorrente non indichi specificamente le ragioni di fatto e di diritto per cui le tariffe sarebbero illegittime, né deduca elementi concreti sul difetto di istruttoria.
- La componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale può spettare al Comune anche quando l'impianto pubblicitario sia collocato su una strada o area demaniale appartenente ad altro ente; la natura tributaria del prelievo esclude che la sua legittimità dipenda dall'esistenza di un rapporto sinallagmatico con l'ente proprietario dell'area.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →