Cassazione Civile, Ordinanza n. 22350/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini proposta dal proprietario di un fondo vicino contro i titolari dell'altro fondo, con ulteriori domande di rilascio delle porzioni asseritamente occupate, demolizione delle opere ritenute abusive, chiusura di vedute a distanza illegale, risarcimento del danno e aggiornamento catastale. Il Tribunale aveva determinato il confine sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e ordinato la demolizione delle opere eseguite in violazione delle distanze di legge, rigettando il risarcimento. La Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione i soccombenti hanno dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c., nullità della sentenza e omessa pronuncia per mancata sospensione del giudizio di appello, sostenendo che pendeva un altro giudizio tra le stesse parti che, se definito in loro favore, avrebbe inciso sulla domanda demolitoria; 2) violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per contestare le conclusioni del c.t.u., l'individuazione del confine, l'asserita servitù per destinazione del padre di famiglia e l'usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia sulla sospensione e comunque, tra giudizi pendenti in gradi diversi, non opera l'art. 295 c.p.c. ma eventualmente l'art. 337 c.p.c.; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito tecnico già compiutamente esaminato dai giudici di merito, e perché usucapione e servitù non erano state ritualmente dedotte in primo grado e non facevano parte del thema decidendum.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la sussistenza del vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione necessaria del giudizio e ha affermato che, quando i procedimenti sono pendenti in gradi diversi, non è configurabile la sospensione ex art. 295 c.p.c., potendo venire in rilievo solo l'art. 337 c.p.c. nei casi previsti. Ha inoltre dichiarato sostanzialmente non scrutinabile la seconda censura, perché mirava a una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e a introdurre questioni non ritualmente devolute in primo grado. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è configurabile come rimedio automatico quando i giudizi pendono in gradi diversi; inoltre, la mancata adozione del provvedimento di sospensione non integra, di per sé, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda la decisione sulla domanda sostanziale, non i provvedimenti ordinatori come la sospensione del processo.
Nei rapporti tra giudizi pendenti in gradi diversi, la sospensione può trovare applicazione solo nei limiti previsti da questa norma, quando ricorrano le condizioni richieste.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati come denunce di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma il primo è stato ritenuto infondato e il secondo inammissibile o manifestamente infondato perché diretto a rivalutare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso respinto, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è configurabile omessa pronuncia per il solo mancato accoglimento di un'istanza di sospensione del processo, quando il giudice abbia comunque esaminato e disatteso la richiesta.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un effettivo rapporto di pregiudizialità nei limiti di legge; se le cause pendono in gradi diversi, la disciplina applicabile è quella dell'art. 337 c.p.c., non dell'art. 295 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile, perché la rivalutazione del merito è riservata al giudice di merito.
- Il giudice può fondare la decisione sulle conclusioni del c.t.u. quando le abbia motivatamente condivise e quando la consulenza abbia già preso in esame le contestazioni delle parti o dei loro consulenti.
- Questioni come usucapione o costituzione di servitù non possono essere esaminate in cassazione se non risultano ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado e quindi non appartengono al thema decidendum.
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