Cassazione Penale, Ordinanza n. 28800/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per guida in stato di ebbrezza. Deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando: carenza assoluta di motivazione sulla penale responsabilità; travisamento delle risultanze probatorie; violazione degli artt. 125 e 546, lett. e), c.p.p. e dell'art. 533, comma 1, c.p.p. In concreto contestava la valutazione della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le modalità di esecuzione dell'etilometro, sostenendo che tali profili avrebbero reso inattendibile l'accertamento. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre questioni di merito già esaminate e correttamente risolte nei gradi precedenti, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato congrua la motivazione della Corte di appello, fondata su elementi convergenti: percezione diretta del sinistro da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, identificazione del conducente, sintomi evidenti di ebbrezza e esito positivo dell'etilometro correttamente eseguito. Ha inoltre escluso che lo sfasamento orario di un'ora nell'apparecchiatura infici l'accertamento, poiché l'esame era stato svolto circa un'ora e quaranta minuti dopo il sinistro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma sexies
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, applicata in base all'esito dell'accertamento etilometrico e agli ulteriori riscontri probatori.
indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'imputato, relativi a violazione di legge e vizio di motivazione.
richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento, la cui violazione era dedotta dal ricorrente.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata secondo il ricorrente.
richiamato in tema di regola di giudizio per l'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, логicamente coerente e priva di vizi giuridici.
- Le doglianze che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza indicare specifici errori di diritto o manifeste illogicità, sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- L'accertamento della guida in stato di ebbrezza può essere legittimamente fondato sulla convergenza tra percezione diretta dell'organo accertatore, sintomi esteriori di ebbrezza, identificazione del conducente ed esito positivo dell'etilometro.
- Un mero sfasamento dell'orario registrato dall'etilometro, se spiegato da un'impostazione automatica dell'apparecchiatura e non accompagnato da elementi idonei a incrinare la plausibilità dell'accertamento, non ne determina l'invalidità.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento in favore della Cassa delle ammende.
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